CALCIONEWSSERIE B

Deferimento per il Benevento: rischio penalizzazione per i sanniti

Arriva il deferimento della CO.VI.SO.C per il Benevento Calcio e l’amministratore Unico legale rappresentante pro-tempore del club, Luigi Colantonio. Il provvediemento è stato emanato in relazione alla mancata corresponsione entro il termine del 18 aprile 2016 delle mensilità di gennaio e febbraio 2016 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. A questo punto il rischio di una penalizzazione da scontare nel prossimo campionato di serie B è più che mai concreto.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

  •  Il Sig. COLANTONIO LUIGI, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Benevento Calcio S.p.A.: per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Il tutto con riferimento ai poteri e alle funzioni risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
  • la Società BENEVENTO CALCIO S.p.A.: per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Colantonio Luigi, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Benevento Calcio S.p.A; per la violazione dell’art.10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle N.O.I.F. a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati . Con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 2, del C.G.S.

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio