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Il TFN condanna Pastore (ex Figc): inibizione per un anno

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall’Avv. Sergio Artico Presidente; dall’Avv. Augusto De Luca, dall’Avv. Arturo Perugini Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; del Signor Claudio Cresta Segretario con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Paola Anzellotti si è riunito il 5 maggio 2016, il 26 maggio 2016 e il 23 giugno 2016 e ha assunto le seguenti decisioni: “”

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PASTORE (Presidente del C.R. Campania dal 5.12.2012 al 14.09.2015

Il deferimento Con atto del 9.3.2016, la Procura Federale ha deferito il Sig. Vincenzo Pastore nella sua qualità, al momento dei fatti, di Presidente del Comitato Regionale LND-FIGC Campania per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per aver: – assunto, in data 6.12.12, la qualifica di Direttore Generale della Calcio Campania Immobiliare Srl, Società interamente partecipata dal predetto Comitato Regionale, percependo una retribuzione annuale netta pari a € 45.392,00 per l’esercizio 2012/13, e a € 85.000,00, per l’esercizio 2013/14, in relazione allo svolgimento di attività interamente sovrapponibili a quelle allo stesso già demandate in virtù del suo ruolo istituzionale;

– gravato la Società di servizi Calcio Campania di “costi per il personale” (al lordo di ritenute previdenziali, assicurative e previdenziali, e dell’accantonamento per TFR) per un importo pari a € 122.560,00 per il 2013 e a € 222.845,00 per il 2014, come da bilanci di esercizio approvati e regolarmente depositati presso la CCIA; costi insussistenti in precedenza alla sua nomina quale Direttore Generale, essendo la Società, fino a quel momento, del tutto sprovvista di dipendenti; – privato la Società partecipata di risorse economiche, in parte derivanti dai canoni di locazione corrisposti dal Comitato Regionale per la propria sede, nonché dai finanziamenti infruttiferi erogati dal medesimo Comitato, destinate al perseguimento delle finalità statutarie della Società di servizi; – agito, in virtù della duplice carica rivestita, in contrasto con i principi di buon andamento e trasparenza della gestione della struttura federale, anche in considerazione dei finanziamenti di cui godeva la Calcio Campania immobiliare per la realizzazione dei propri fini statutari.

Le memorie difensive Il deferito ha fatto pervenire tempestive memorie difensive con allegati documenti. Il dibattimento Alla riunione del 5.5.2016, il difensore del Dott. Pastore è stato impossibilitato a comparire per una concomitante udienza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, motivo per cui il procedimento è stato rinviato al 26.5.2016 per legittimo impedimento. In detta data, la Procura Federale ha depositato nota del Consulente tecnico del PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, avente ad oggetto anche la valutazione contabile dell’operazione economica oggetto del procedimento sottoposto alla cognizione di questo Tribunale. La necessità che la produzione documentale venisse esaminata dal deferito ha determinato un differimento al 23.6.2016. Nella stessa, previa acquisizione, attesane la pertinenza, di una nota a firma dell’Avv. Spina, fatta pervenire la sera prima, le parti dopo ampia discussione, hanno concluso, quanto alla Procura Federale, per l’accoglimento del deferimento con applicazione della inibizione per anni 1 (uno), quanto al Dott. Pastore, per il proscioglimento da qualsiasi addebito. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito specificati. L’indagine della Procura Federale origina dal procedimento disciplinare n. 246pf 14-15, avente ad oggetto il “Comportamento del Presidente del Comitato Regionale Campania in relazione all’acquisto dell’immobile sede del Comitato stesso da parte della Società Calcio Campania Immobiliare Srl, con il contributo della Lega Nazionale Dilettanti, e successiva locazione al Comitato stesso il cui canone sarebbe versato al Presidente Dott. Vincenzo Pastore. In data 30.9.04, la neocostituita Calcio Campania Immobiliare Srl, il cui capitale sociale è interamente posseduto dal Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, ha acquistato, per complessivi € 703.000,00, l’immobile ove era ubicata la sede del CR Campania, fino ad allora condotta in locazione. La stessa è stata quindi creata al fine di realizzare un’operazione di investimento immobiliare da parte dello stesso Comitato Regionale. Per ciò che concerne la compagine societaria, dalla data di costituzione (9 settembre 2004) e sino al 28 novembre 2012, il signor Salvatore Colonna, Presidente del Comitato Regionale Campania LND sino al 5.12.2012, aveva rivestito il ruolo di Amministratore Unico; successivamente, in data 28.11.12, veniva nominato Amministratore Unico della Società il signor Giovanni Battaglia, Vicepresidente del Comitato Regionale Campania LND; e, in data 06.12.12, veniva assunto con la qualifica di DG il Sig. Vincenzo Pastore, già Segretario del Comitato e nominato, a far data dal 5.12.12, Presidente del CR Campania. Per completezza è bene considerare che nel periodo di presidenza Comitato / amministrazione Società del Sig. Colonna, il Dott. Pastore rivestiva la carica di segretario del primo il quale, nel 2004, è stato il principale sostenitore dell’operazione immobiliare realizzata.

In merito alla posizione lavorativa del dott. Pastore, emerge dagli atti che, a far data dal 6.12.10, cessato il rapporto di lavoro dipendente con la CONI Servizi Spa, (distaccato presso la LND – CR Campania), lo stesso è stato dipendente LND fino al 6.12.12, data in cui ha comunicato di voler interrompere il rapporto di lavoro a seguito della sua elezione, avvenuta in data 5.12.12, a Presidente del Comitato Regionale Campania – LND. Successivamente, in data 6.12.12, giorno successivo alla nomina del Dott. Pastore come Presidente del Comitato Regionale Campania, l’Avv. Iacoviello, membro del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, partecipava all’Assemblea Generale della Srl, nella quale si deliberava “di affidare al Dott. Vincenzo Pastore, al fine del raggiungimento dei nuovi obiettivi sociali, la funzione direttiva generale su tutti gli uffici o i servizi, da cui discende il potere ed il dovere di vigilanza, che costituisce il presupposto della demandata responsabilità dirigenziale”. È bene rilevare come la Società, sino all’assunzione del Dott. Pastore, non avesse dipendenti ma solo consulenti, e traesse profitto, esclusivamente, dalla locazione al Comitato Regionale Campania delle unità immobiliari in cui è ubicato: € 90.991 nel 2013/2014, € 90.501 nel 2012/2013, € 73.200 nel 2011/2012. Con la predetta assunzione, i costi per il personale sono ammontati, per il 2012/2013, ad € 122.560,00 lordi, e, per il 2013/2014, ad € 222.845,00 lordi. Punto nodale della vicenda è costituito, quindi, dalla scelta di procedere all’operazione economica finalizzata alla propria assunzione da parte della Immobiliare Campania Srl dalla quale l’incolpato avrebbe percepito emolumenti di gran lunga superiori agli introiti avuti dalla stessa in ragione del contratto di locazione della sede da parte del CR Campania. Nel corso della discussione è emerso che l’assunzione di che trattasi era la prima rilevante operazione economica che la Società aveva effettuato dopo anni di inattività – a parte, ovviamente, l’acquisto dell’immobile di che trattasi – e che, a detta del deferito, la stessa avrebbe portato comunque dei benefici al Comitato Regionale in ragione dei contatti che il Dott. Pastore avrebbe intessuto al fine di far sottoscrivere protocolli di intesa con vari enti pubblici. Il Dott. Pastore, al fine di corroborare la propria tesi, ha depositato alcuni documenti dai quali emerge che lo stesso agiva come Presidente del CR Campania e non in altra veste. Pur non essendo decisiva detta sola circostanza al fine di dimostrare la responsabilità del deferito per i fatti allo stesso ascritti, è indubbio che la stessa provi la perfetta sovrapponibilità delle attività da lui svolte come Presidente del CR Campania a quelle che avrebbe dovuto svolgere per l’incarico in seno alla Società Immobiliare Campania Srl per cui sarebbe stato retribuito; per tale motivo è legittimo concludere per la sostanziale “inutilità” dell’assunzione anche da un punto di vista funzionale. A ciò si aggiunga, costituendo quest’aspetto il punto dolente della vicenda, la valutazione dei costi dei quali sarebbe stata gravata la Società, che risultava “vivere” esclusivamente dei canoni di locazione della sede della quale era proprietaria. Detti costi, per quanto emerge dai documenti allegati al deferimento e forniti anche nel corso dell’istruttoria, rimasti sostanzialmente incontestati, hanno esorbitato dalle disponibilità di cui godeva la Società e non si sono concretizzati in attività tali da abbatterli o superarli sì da consentire un vantaggio economico. Sebbene il deferito abbia insistito sul sostanziale avallo alla sua assunzione da parte della LND, in un certo qual senso “avvalorata” dalla irrituale nota dell’Avv. Spina, va considerato che, quand’anche lo stesso fosse stato incoraggiato a profittare della situazione che gli veniva offerta, ciò non conferisce legittimità regolamentare all’operazione posta in essere, anche da un punto di vista funzionale, non risultando sottesa al contratto una valutazione del rapporto costi / benefici e, soprattutto, essendo il deferito consapevole della situazione economica della Società sulle cui casse la sua posizione sarebbe andata ad incidere pesantemente e che avrebbe dovuto suggerire ben altro comportamento. Sul punto, la consulenza depositata chiarisce la dannosità dell’operazione posta in essere della quale deve essere ritenuto responsabile, per lo meno nel senso indicato nel capo di incolpazione, l’unico soggetto che ne ha beneficiato, ovvero il Dott. Pastore. Si legge nella stessa (pag. 37, II cpv) che “al di là dei tecnicismi d’interpretazione contabile, già dall’esercizio chiuso al 30/6/2009, si è di fronte ad un quadro chiaro di crisi economica e finanziaria della Srl Calcio Campania Immobiliare, la quale crisi è manifestamente conclamata dalle perdite realizzate e consolidate fino alla chiusura del bilancio d’esercizio al 30/6/2009…” ed ancora (pag. 37, III cpv) “che la conclamata crisi economica ha avuto ripercussioni anche sulla gestione finanziaria della Srl che, difatti, a partire dall’esercizio chiuso al 3076/2009 non riesce neanche un euro di finanziamento infruttifero, bensì necessita di ulteriori finanziamenti da parte del socio unico CR Campania…”. Si legge poi (pag. 39) che “la circostanza già in precedenza richiamata circa lo stato di decozione della Srl, sia in termini economici, sia in termini finanziari, la si denota ancor più consolidata e conclamata, nel momento in cui questo CT fa rilevare che il bilancio d’esercizio chiuso al 30/6/2010, ancora una volta fa registrare una perdita di gran lunga superiore alle precedenti”. Pertanto ci troviamo di fronte ad una situazione societaria critica per lo meno dal 2009, per come lo stesso deferito ha avuto modo di chiarire nel corso della discussione, della quale pertanto era ben a conoscenza, e che, di certo, non poteva giustificare da un punto di vista di convenienza economico-finanziaria la scelta imprenditoriale di procedere alla sua assunzione come dirigente di una Società che non aveva alcun dipendente. Tra l’altro, la remunerazione dello stesso si sarebbe attestata sugli € 18.500,00 mensili a fronte di introiti di € 5.500,00 sempre su base mensile, somme che sino ad allora non avevano consentito alla Società di far fronte alla propria gestione ordinaria “tanto è vero che nei precedenti esercizi ha realizzato perdite tali da erodere la riserva da rivalutazione immobili appostata nel netto patrimoniale in occasione della già richiamata operazione di rivalutazione degli immobili acquistati nell’anno 2004” (pag. 50) per cui (I cpv) “in realtà appare inspiegabile a fuori da ogni logica, come l’ente CR Campania, Socio Unico della Srl Calcio Campania Immobiliare, abbia non solo potuto acconsentire ad una operazione definitivamente compromettente per le sorti già avverse della Srl, quanto poi, nella sostanza dei fatti, ha deliberatamente determinato l’assunzione con la qualifica di dirigente della Srl lo stesso Presidente del Comitato Regionale, Pastore Vincenzo ossia il Presidente dell’ente socio unico della Srl…(pag. 55) Vi è altresì da ribadire che, come anche è possibile appurare dalla lettura dei bilanci successivi al 30/6/2013, nessun beneficio in termini di ricavi ulteriori ha portato tale operazione di assunzione in quanto…la Srl in questione ha continuato a realizzare sempre e solo ricavi da locazioni di immobili, come è sempre stato sin dalla propria costituzione…”. A fronte di quelle che sono risultanze documentali non contestate dal deferito, risulta priva di pregio la tesi sostenuta dallo stesso che avrebbe rinunciato alla diaria come Presidente del Comitato ed ai potenziali rimborsi spese per fare la spola, quattro volte al giorno, tra Salerno (città di residenza) e Napoli (sede del Comitato), quasi a voler sostenere una sorta di compensazione con quanto percepito come dirigente della Società. Ebbene, anche a voler ammettere la validità dei calcoli indicati (e quelli relativi ai rimborsi sono solo ipotetici), la somma percepita a titolo di emolumenti (per il 2012/2013, € 122.560,00 lordi, e, per il 2013/2014, € 222.845,00 lordi) è comunque di gran lunga superiore a quella alla quale ha rinunciato ed è relativa ad attività per cui il Dott. Pastore avrebbe potuto agire, così come ha fatto anche se a distanza di ben due anni dalla sua nomina, come Presidente del Comitato Regionale, per cui riceveva € 27.000,00 annui. Lo sbilanciamento economico è evidente ed incontestabile. Questo Tribunale ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura in ragione sia della carica apicale ricoperta dal Dott. Pastore sia della consapevolezza della situazione economica critica della Società sia del pregiudizio economico causato. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare applica nei confronti del Dott. Vincenzo Pastore l’inibizione per anni 1 (uno).

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