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Lucchese e la Cig Pannonia, un caso simile alla Onix Asigurari dell’Avellino Calcio

Continua la battaglia giudiziaria in Serie C tra la Federazione e le società di Cuneo e Lucchese. Nelle ultime ore al Cuneo Calcio sono stati restituiti 6 punti sui 12 totali di penalizzazione inflitti per via dei ritardi nei pagamenti degli stipendi e contributi di varia natura, proprio come accaduto per la Reggina. Insomma il Cuneo Calcio ha visto ridurre la propria pena da 23 punti a 17 complessivi (sono stati confermati gli otto punti ed i 350mila euro di multa per il discorso fideiussione) un piccolo sospiro di sollievo per il club piemontese.

Discorso diverso per la Lucchese: se in un primo momento la società toscana è riuscita a far valere le proprie motivazioni sui termini perentori imposti dalle Lega (28 settembre), dall’altro la Federazione sta concentrando la propria attenzione sulla validità della seconda fideiussione presentata dalla CIG Pannonia, società ungherese, in sostituzione della prima emessa dall’istituto finanziario Finworld. La Corte Federale d’Appello, infatti, non ha ancora scritto la parola fine su questa vicenda rinviando il tutto al 18 aprile, senza escludere l’eventualità di un terzo grado di giudizio dinnanzi al Collegio di Garanzia del Coni.

La Corte d’Appello Federale ha concesso alla Lega Pro  tempo fino al 15 aprile per provare con specifica documentazione il perché la fideiussione della Cig Pannonia non rivestirebbe i requisiti richiesti dal sistema licenze nazionali. Come nel caso dell’Avellino Calcio, la fideiussione presentata dalla Lucchese non avrebbe i requisiti predisposti dal sistema di Licenze Nazionali della Lega Pro, rintracciabili all’art 11,  in sostanza le società assicurative: c1) siano iscritte nell’Albo IVASS; c2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; c3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore se accertato da altre agenzie globali ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,2. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

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La Cig Pannonia risulta esser iscritta all’albo IVASS dal 8 agosto 2014, è autorizzata all’esercizio ramo cauzioni del codice delle assicurazioni private ed ha un rating minimo Baa2 (accertato da Moody’s) o BBB (accertato da Standard & Poor’s e da Fitch). Ma qui risiede il cavillo che ricorda molto il caso Onix Asigurari riguardante l’Avellino Calcio: a rilasciare la certificazione per la Cig Pannonia è stata la società globale Innolva (operante in 200 paesi esteri) del gruppo Tecnoinvestimenti. Insomma come per la Onix Asigurari anche per la Cig Pannonia il rating non sarebbe detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione, rendendo quindi la fideiussione non idonea come nel caso estivo dell’Avellino calcio nel campionato di Serie B, dove sono richieste le stesse garanzie.

Ecco il testo integrale dell’ordinanza:

“La Corte Federale d’Appello letti gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento; sentite le parti; ritenuto necessario e, comunque, opportuno per la definizione del presente procedimento, acquisire ulteriori elementi probatori, di carattere sia documentale che informativo;  DISPONE che la Lega Pro, ove occorra avvalendosi della collaborazione della CO.VI.SO.C., chiarisca e documenti le ragioni di natura tecnica in ordine alle quali ha ritenuto che la polizza fideiussoria denominata CIG Pannonia offerta dalla società Lucchese Libertas 1905 Srl non riveste i requisiti richiesti dal sistema Licenze Nazionali ed in relazione alle quali si assume che, con riguardo alla determinazione del rating, la società Innolva Gruppo Tecnoinvestimenti non possa qualificarsi “Agenzia di certificazione globale”, così come richiesto dalla normativa federale in materia; INVITA per l’effetto, la Lega Pro a far pervenire a questa Corte Federale d’Appello, i chiarimenti e la documentazione di cui alla presente ordinanza entro la data del 15 aprile p.v., disponendone a cura della Segreteria, la trasmissione alle parti; RISERVA ogni ulteriore valutazione e decisione all’esito della disposta istruttoria e della discussione della causa, che fissa per la seduta del 18 aprile 2019 alle ore 14.00; DISPONE la sospensione dei termini di cui all’art. 38, comma 5 C.G.S. CONI; DISPONE altresì la comunicazione della presente ordinanza, comunicazione da considerarsi anche quale convocazione delle parti medesime per la seduta del 18.4.2019 ore 14.00”. 

Ecco il testo del Collegio di Garanzia sulla Onix Asigurari: https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/Decisione_n._45-2018_-_Ric._52-2018_-_Avellino-FIGC_.pdf

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