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Calcioscommesse – Ecco le carte del processo. Tutte le motivazioni della sentenza

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B) GARA Modena – Avellino del 17/05/2014 – s.s. 2013/2014 – Campionato di Serie “B” – risultato finale 1 – 0.

– Millesi Francesco, Izzo Armando e Peccarisi Maurizio, tutti e tre calciatori tesserati per la Società AS Avellino 1912 Srl, nonché Pini Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Torbellamonaca, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, per avere, prima della gara Modena – Avellino del 17.5.2014, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati e l’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda Millesi Francesco, Izzo Armando e Pini Luca;

– Pisacane Fabio, Arini Mariano, Castaldo Luigi e Biancolino Raffaele, all’epoca dei fatti tutti calciatori tesserati per la Società AS Avellino 1912 Srl, nonché Taccone Walter, all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Avellino 1912 Srl, violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo, riguardanti la gara Modena – Avellino del 17.05.2014;

– La Società US Avellino 1912 Srl, già AS Avellino 1912 Srl: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS con riferimento a quanto contestato al suo Presidente Taccone Walter; a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Millesi Francesco, Izzo Armando e Peccarisi Maurizio, nonché ancora a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS per quanto ascritto a Pisacane Fabio, Arini Mariano, Castaldo Luigi e Biancolino Raffaele, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati e dell’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda Millesi Francesco ed Izzo Armando;

– La Società ASD Atl. Torbellamonaca Breda, già ASD Atletico Torbellamonaca: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Pini Luca con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati al predetto calciatore e dell’alterazione del risultato della gara

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