CALCIONEWSNEWS MONDO ITALIASERIE BUS AVELLINO

Calcioscommesse – Ecco le carte del processo. Tutte le motivazioni della sentenza

[tps_title]ARINI [/tps_title]

Con riferimento al deferito epigrafato, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto sostenuto dalla difesa, che la Procura non abbia fornito alcun riscontro oggettivo in ordine alla sua effettiva conoscenza degli illeciti in questione e, conseguentemente in ordine alla conseguente violazione dell’art.7, comma 7 del codice di giustizia sportiva per aver omesso la tempestiva denuncia agli organi di giustizia sportiva. Invero l’Arini viene chiamato in causa dall’Accurso, allorquando riferisce che il Millesi gli avrebbe detto che lo stesso era fra i soggetti potenzialmente “avvicinabili”, nonché dal Pini che, nella dichiarazione “fiume” resa al Pubblico ministero penale nell’Agosto 2016 sostiene che, sempre il Millesi, gli aveva riferito che, dopo aver mostrato ad Arini, per cercare di convincerlo, i soldi ricevuti dall’Accurso prima della partita Modena – Avellino, questi lo aveva denunciato al Presidente dell’Avellino che, a sua volta aveva cacciato il Millesi fuori dalla squadra, consentendogli soltanto di presenziare in panchina alla partita Avellino – Reggina. Tali circostanze sono state negate dall’Arini sia nell’interrogatorio reso innanzi all’Autoritá giudiziaria, sia innanzi alla Procura Federale.

Orbene, in assenza di ulteriori e piú pregnanti riscontri fattuali, si ritiene che tali elementi non possano essere ritenuti sufficienti a far ritenere sussistente, allo stato degli atti, la condotta ascritta all’Arini e ció a prescindere dall’utilizzabilitá o meno delle predette dichiarazioni ai sensi dell’art.195 del c.p.p., questione che non appartiene alle vicende processuali proprie dell’ordinamento sportivo. É sufficiente, a tal riguardo, evidenziare che, ragionando diversamente, si perverrebbe alla paradossale conclusione che qualsivoglia affermazione, priva di ulteriori supporti probatori, possa diventare, di per se stessa, fonte di responsabilitá e di prove di avvenuti illeciti. D’altronde dagli atti non si comprende quale sia stato il metro di valutazione della Procura Federale per addivenire al deferimento in questione, giacché, a mero titolo esemplificativo, dagli atti – anche in questo caso le mere dichiarazioni di Accurso – emergerebbe che anche il portiere dell’Avellino Seculin fosse stato avvicinato, improduttivamente, prima dell’inizio di Modena – Avellino (vedasi pagg.40 e 63 del deferimento); tuttavia il Seculin non risulta essere stato deferito;

 

LA POSIZIONE DI BIANCOLINO

Pagina precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Pagina successiva

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio