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Calcioscommesse – Ecco le carte del processo. Tutte le motivazioni della sentenza

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Analoga conclusione deve giungersi con riferimento alla posizione di Biancolino Raffaele giacché, senza essere ripetitivi, si evidenzia che lo stesso viene tirato in ballo dal Pini nel suo interrogatorio dell’agosto 2016, quale soggetto al quale il Millesi avrebbe proposto l’alterazione della gara. Orbene, tale dato, tuttavia, non é comprovato da alcun ulteriore elemento; questo collegio, ritiene, pertanto che, allo stato degli atti non sia stata fornita alcuna prova concreta in ordine alla sussistenza della responsabilitá ascritta; 2.3 Castaldo Luigi Anche per il Castaldo, non si ritiene raggiunta la prova della causazione dell’illecito contestatogli. Come é stato rilevato anche negli scritti difensivi, lo stesso viene tirato in ballo in un primo momento quale possibile soggetto da avvicinare e, in un secondo momento, dall’Accurso Antonio che, in sede di interrogatorio ha riferito di aver appreso dal Pini che il Castaldo si sarebbe arrabbiato con il Seculin per il rifiuto opposto nel prendere parte alla “combine”. Tali circostanze, negate dal Castaldo in sede di audizione, non sono supportate da alcun ulteriore elemento logico o fattuale idoneo a rendere tale indizio, una prova del concreto coinvolgimento del deferito in argomento; appare, altresí, evidente che, qualora tale affermazione fosse stata avallata da ulteriori concreti elementi, il Castaldo avrebbe dovuto essere chiamato a titolo di responsabilitá ex art.7, comma 1 del CGS e non giá per la semplice omessa denuncia.

 

LA POSIZIONE DI PISACANE

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