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Legge di Bilancio, stretta sui procuratori sportivi: esame ed albo d’oro

L’Italia cerca di regolamentare la professione di procuratore sportivo, con l’introduzione dell’esame d’abilitazione e la costituzione di un albo professionale per tutelare e e garantire l’esercizio della professione di agente sportivo.

Dal 2015 la svolta, in negativo, è stata la deregolarizzazione varata dalla Fifa ed entrata in vigore il 1° aprile 2015, abolendo l’elenco in cui erano iscritti gli agenti Fifa,  chiunque può improvvisarsi e prestare servizio per un atleta o una società iscrivendosi all’elenco tenuto dalle federazioni nazionali, che si sono dovute adeguare.

Adesso, con anni di ritardo e pagamenti effettuati dalle società a procuratori alquanto dubbi, è stato approvato un emendamento della Legge di Bilancio 2018, volto proprio alla reintroduzione del procuratore sportivo, con l’istituzioine di un albo professionale e l’introduzione dell’esame d’abilitazione obbligatorio per esercitare la professione.

Non si aspetta altro che l’approvazione in seconda seduta del Senato è prevista per il 22 dicembre salvo disguidi.

Ecco il testo dell’emendamento con riguardo ai procuratori sportivi

Leggi le cifre dei procuratori in Serie Bhttp://www.sportavellino.it/us-avellino/serie-b-quanto-guadagnano-i-procuratori-ecco-il-dettaglio-squadra-per-squadra/

Registro nazionale degli agenti sportivi, il testo dell’emendamento:

È istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità.

È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.

Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo. 

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