CALCIONEWSSERIE BUS AVELLINO

Processo calcioscommesse, arriva la sentenza d’appello: sconto per l’Avellino

L’Avellino ieri sera ha risolto la questione salvezza sul campo ma arriva lo sconto anche dalle scrivanie della giustizia sportiva sulla penalizzazione di tre punti inflitta per il processo calcioscommesse. Come da comunicato apparso sul sito della Figc arriva la riduzione della sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica e
ridetermina la sanzione dell’ammenda in euro 20.000; Ricorsi parzialmente accolti anche per Millesi e Izzo con il calciatore del Genoa che dovrà scontare una squalifica di 6 mesi e non più di 18.
Ecco l’estratto della sentenza e tutti i ricorsi parzialmente accolti
1.
Ricorso Sig. FRANCESCO MILLESI (all’epoca
dei fatti calciatore tesserato per la società AS
Avellino 1912)
avverso le sanzioni:
squalifica per anni 5;
ammenda di € 50.000;
inflitte al reclamante seguito deferimento del
Procuratore Federale
– nota n. 6491/1225 pf15-16
GP/blp del 16.12.2016 (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare – Com. Uff.
n. 75/TFN del 12.4.2017)
2.
Ricorso Sig. ARMANDO I
ZZO (all’epoca dei
fatti calciatore tesserato per la società AS Avellino
1912)
avverso le sanzioni:
squalifica mesi 18;
ammenda di € 50.000;
inflitte al reclamante seguito deferimento del
Procuratore Federale
– nota n. 6491/1225 pf15-16
GP/blp del 16.12.2016 (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare – Com. Uff.
n. 75/TFN del 12.4.2017)
3.
Ricorso U.S. AVELLINO 1912
avverso le sanzioni:
penalizzazione in classifica di punti 3;
ammenda di € 50.000;
La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn.
1, 2, 3 e 4 così dispone:
SENTENZA IN APPELLO
Ricorso Sig. Francesco Millesi:
PARZIALMENTE ACCOLTO
e,
per l’effetto, riduce la sanzione
dell’inibizione a anni 3 e ridetermina la
sanzione dell’ammenda in euro
20.000;
Ricorso Sig. Armando Izzo:
PARZIALMENTE ACCOLTO
e,
per l’effetto, riduce la sanzione
dell’inibizione a mesi 6 e ridetermina
la sanzione dell’ammenda in euro
30.000;
Ricorso U.S. Avellino 1912:
PARZIALMENTE ACCOLTO
e,
per l’effetto, riduce la sanzione della
penalizzazione a punti 2 in classifica e
ridetermina la sanzione dell’ammenda
in euro 20.000;
Ricorso ASD Atletico Torbellamonaca
Breda:
INAMMISSIBILE
inflitte alla reclamante seguito deferimento del
Procuratore Federale
– nota n. 6491/1225 pf15-16
GP/blp del 16.12.2016 (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare – Com. Uff.
n. 75/TFN del 12.4.2017)
4.
Ricorso ASD ATLETICO
TORBELLAMONACA BREDA
avverso le sanzioni:
penalizzazione in classifica di punti 2;
ammenda di € 2.000;
inflitte alla reclamante seguito deferimento del
Procuratore Federale
– nota n. 6491/1225 pf15-16
GP/blp del 16.12.2016 (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare – Com. Uff.
n. 75/TFN del 12.4.2017)

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio