CALCIONEWSSERIE B

Violazione Covisoc, stangata per la Virtus Lanciano

Il Tribunale Federale Nazionale presieduto dall’avv. Sergio Artico ha inflitto 5 punti di penalizzazione e un’ammenda di 6500 euro alla Virtus Lanciano , sanzionando con 5 mesi e 15 giorni di inibizione l’Amministratore Unico della società Claude Alain Di Menno Di Bucchianico e con 2 mesi di inibizione il Presidente del Collegio Sindacale della società Angelo Castrignanò. La società era stata deferita a titolo di responsabilità diretta per alcune violazioni CO.VI.SO.C.. Lo ha reso noto la Figc.

Come cambia la classifica

[opta widget=”standings” competition=”105″]

 

Il provvedimento

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall’Avv. Sergio Artico Presidente; dall’Avv. Riccardo Andriani, dall’Avv. Sergio Quirino Valente Componenti; con l’assistenza del Dott. Carlo Purificato e del Dott. Giuseppe Fargnoli Componenti aggiunti; dell’Avv. Gianfranco Menegali Rappresentante AIA; del Signor Claudio Cresta Segretario con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunito il 14 aprile e ha assunto le seguenti decisioni: (134)

– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl – (nota n. 8257/703 pf15-16 SP/blp del 15.2.2016). (188)

– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl – (nota n. 10154/841 pf15-16 SP/blp del 25.3.2016). (189)

– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), ANGELO CASTRIGNANÒ (Presidente del Collegio Sindacale della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl – (nota n. 10155/842 pf15-16 SP/blp del 25.3.2016).

Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito Innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, Di Menno di Bucchianico Claude Alain, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl, per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per i due bimestri di luglio agosto e settembre-ottobre 2015. Di conseguenza ha deferito la Società S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, 2                                                                                Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare ‐  SS 2015‐2016      comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere da Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, come sopra descritto. Il difensore dei deferiti ha fatto pervenire memoria con la quale ha chiesto il proscioglimento dei propri assistiti. Nella memoria la difesa sostiene che all’epoca dei fatti Di Menno Di Bucchianico fosse privo dei poteri di rappresentanza della Società. Alla riunione del 17/3/2016 il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi tre e giorni quindici di inibizione a carico del Di Menno di Bucchianico e di punti due di penalizzazione a carico della Società Virtus Lanciano. Il difensore dei deferiti si è riportato alla propria memoria e ha insistito per il proscioglimento dei suoi assistiti. Questo T.F.N., ritenuta la necessità di un approfondimento istruttorio, invitava le parti a produrre la documentazione indicata nell’ordinanza 17/3/2016 e rinviava alla riunione del 14/4/2016. Sia la Procura che la difesa dei deferiti producevano parte della documentazione richiesta. Intanto il Procuratore federale procedeva ad altri due deferimenti. Con il primo deferiva al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl, per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento, entro il termine del 16 febbraio 2016, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per i due bimestri di luglio-agosto e settembre-ottobre 2015. Deferiva inoltre la Società S.S. Virtus Lanciano per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Di Menno Di Bucchianico. Con altro provvedimento, infine, Il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento, entro il termine del 16 febbraio 2016, degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per la mensilità di novembre e dicembre 2015; Inoltre lo stesso Di Menno Di Bucchianico e Castrignano Angelo, Presidente del Collegio Sindacale della Società S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1 del C.G.S. e 8, comma 1, del C.G.S. per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2016, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2015. Infine deferiva la Società S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, 3 per il comportamento posto in essere dal Di Menno Di Bucchianico e dal Castrignanò, come sopra descritto. In ordine a questo terzo deferimento i difensori dei deferiti facevano pervenire tre distinte memorie, identiche nei contenuti, con le quali sostenevano che il 16 febbraio il tesserato in questione avesse formalmente rinunciato alle sue spettanze con transazione conclusa in sede sindacale. Chiedevano pertanto il proscioglimento dei propri assistiti. Il dibattimento Alla riunione del 14/4/2016 i tre deferimenti venivano riuniti su richiesta della difesa dei deferiti alla quale la Procura non si opponeva. Il rappresentante della Procura tenuto conto della continuazione e della contestata recidiva, chiedeva l’applicazione della sanzione di mesi cinque e giorni 15 di inibizione per Di Menno Di Bucchianico, mesi due di inibizione per Castrignanò e punti 5 di penalizzazione e € 6.500,00 di ammenda per la Virtus Lanciano 1924. I difensori dei deferiti chiedevano il proscioglimento dei propri assistiti per i fatti contestati con il terzo deferimento. Per i fatti di cui agli altri due deferimenti chiedevano che la sanzione fosse contenuta nel minimo, e in particolare che la penalizzazione per la Virtus Lanciano fosse limitata a un punto. In via subordinata e istruttoria chiedevano che venisse escusso come teste il sindacalista che aveva partecipato alla transazione sottoscrivendola. I motivi della decisione Dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. e dagli atti acquisiti dalla Procura risulta senza ombra di dubbio che la Società S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl non ha depositato entro il termine del 16 dicembre 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per i due bimestri di luglio – agosto e settembre -ottobre 2015, adempimento previsto dall’art. 85 delle N.O.I.F., lettera B), paragrafo VII). Identica condotta omissiva ha tenuto nel successivo termine del 16 febbraio 2016. L’ardita tesi difensiva secondo la quale il Di Menno Di Bucchianico sarebbe stato sprovvisto dei poteri di rappresentanza della Società attribuiti invece al Direttore Sportivo Luca Leone, ha costretto questo Tribunale all’approfondimento istruttorio disposto con l’ordinanza 17/3/2016 all’esito del quale quanto sostenuto dai deferiti è stato smentito senza ombra di dubbio. Infatti dalle visure camerali prodotte sia dalla procura che dalla difesa e da tutti gli altri documenti prodotti dalla sola Procura è risultato che il Di Menno Di Bucchianico fosse all’epoca delle violazioni contestate e sia tuttora Amministratore Unico della Società S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl. Tant’è che la tesi è stata di fatto abbandonata anche dalla difesa dei deferiti che non l’ha riproposta negli altri due deferimenti riuniti né in sede di discussione finale. Va segnalata l’anomalia costituita dal fatto che nell’ ultimo censimento la Società S.S. Virtus Lanciano 1924 non ha indicato agli organi federali il nominativo dell’Amministratore Unico. Per quanto attiene ai fatti contestati con il terzo deferimento, la difesa non nega il mancato pagamento delle spettanze del calciatore Turchi Manuel ma ha eccepito il fatto estintivo della transazione con il calciatore che sarebbe intervenuta proprio il 16 /2/ 2016, termine di scadenza dell’obbligo asseritamente violato. L’onere di provare il fatto estintivo spetta certamente a chi lo eccepisce. Pertanto i deferiti avrebbero dovuto provare che la transazione fosse effettivamente avvenuta entro il 16/2/2016. Questo T.F.N. ritiene che tale onere non sia stato adempiuto. La difesa dei deferiti si è limitata a produrre in fotocopia semplice un “verbale di accordo in sede sindacale” privo dei requisiti di validità, autenticità e certezza della data. Va detto infatti che la soc. Deloitte & Touche al momento delle verifiche sulla contabilità della Virtus Lanciano aveva acquisito altra transazione sottoscritta il giorno 15/2/2016 in forza della quale il calciatore Turchi concedeva alla Società un semplice differimento del pagamento. E ’evidente che la concessione di un differimento non varrebbe a escludere la responsabilità dei deferiti per i fatti contestati con il terzo deferimento. La prima transazione sarebbe quindi irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare. Ma la seconda transazione non convince. Non si comprende non solo perché mai le parti a un solo giorno di distanza avrebbero così radicalmente e repentinamente modificato l’accordo preso il giorno precedente, ma neanche la ragione per la quale, se la transazione del 16/2/2016 fosse stata effettivamente conclusa, alla Deloitte sarebbe stata consegnata invece quella (irrilevante ai fini disciplinari) del 15/2/2016. Inoltre mentre la transazione del 15/2/2016 è sottoscritta dal legale rappresentante della Società Di Menno Di Bucchianico, la transazione del 16 è sottoscritta dal Direttore Sportivo Luca Leone che nell’intestazione dell’atto appare comparire indebitamente quale “legale rappresentante” della Virtus Lanciano, qualifica che come già detto non gli spetta e che pone in serio dubbio la validità dell’atto. La transazione del 16 febbraio è stata prodotta in fotocopia, con un timbro della sola Virtus Lanciano e senza alcuna garanzia di autenticità delle sottoscrizioni. Infine manca la certezza della data. L’art. 2704 C.C. descrive dettagliatamente come rendere certa e computabile rispetto ai terzi la data di una scrittura privata, modalità che non risultano sussistere nel caso in questione. I deferiti non hanno offerto nessun altro elemento atipico che potesse fornire anche un solo indizio sull’autenticità e sulla datazione dell’atto prodotto. La richiesta istruttoria volta a escutere il sindacalista che ha sottoscritto l’atto non appare rilevante né ammissibile anche in ragione del fatto che si tratta di soggetto non tesserato. Rileva tra l’altro questo Tribunale che non è stata richiesta l’escussione del diretto interessato M.T. La data dell’atto non è quindi certa ed è messa in serio dubbio dalle circostanze di fatto sopra esposte. Conclusivamente i deferiti non hanno fornito la prova del fatto estintivo eccepito e pertanto questo TFN ritiene che sussista la loro responsabilità disciplinare anche per quanto contestato con il terzo deferimento. In ordine alla sanzione da infliggere, tenuto conto della sanzione minima edittale, della contestata recidiva, della spregiudicata condotta processuale tenuta nel primo procedimento, sostenendo contrariamente al vero che il Di Menno Di Bucchianico non fosse munito dei poteri rappresentanza della Società, nonché della continuazione, le richieste formulate dalla Procura appaiono congrue e vanno accolte. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e infligge a Di Menno Di Bucchianico Claude Alain la sanzione di mesi 5 (cinque) e giorni 15 (quindici) di inibizione, a Castrignanò Angelo quella di mesi 2 (due) di inibizione e alla Società S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl quella di punti 5 (cinque) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di € 6.500,00 (Euro seimilacinquecento/00).

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio