Nel COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 5 novembre 2013
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 novembre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gara soc. PESCARA – soc. BRESCIA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax del 2 novembre 2013 delle ore 12.43) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 48° del secondo tempo dall’allenatore Cristiano Bergodi (soc. Brescia), consistente nella pronuncia di un’espressione blasfema; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront – Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, l’allenatore Bergodi, esultando dopo il gol del pareggio della propria squadra, proferiva un’espressione, che, dell’inquadratura televisiva, risulta priva di contenuto blasfemo, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio. P..M. delibera di non sanzione l’allenatore Cristiano Bergodi (soc. Brescia) in riferimento alla segnalazione del Procuratore federale.
CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BITTANTE Luca (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
QUINTA SANZIONE
BUDEL Alessandro (Brescia)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA:
ZAMBELLI Marco (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario.
Sotto il testo integrale del Comunicato: