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Avellino Calcio – Caos iscrizione: Il giallo tra Ivass ed Onix Asigurari

Da ieri sera l’Avellino calcio è al centro del dibattito pubblico per la momentanea esclusione della società dal campionato di Serie B. Una festa quella con Anna Falchi rovinata dai giornalisti li presenti, che non appena ricevuta la notizia cercavano di avvicinare il presidente biancoverde per ricevere parole di rassicurazione.

L’atteggiamento seguito dalla società nella giornata di ieri ha denotata l’arroganza di una dirigenza impunita per le tante parole sparate a caso in questi sei anni, anche perchè bastava un semplice no comment o ancora più semplicemente l’educazione di indire una conferenza stampa al riguardo. Intanto la Covisoc ha diramato alla società di Piazza Libertà le motivazioni per cui è stata esclusa momentaneamente dal campionato, sottolineando che le irregolarità sono state evidenziate sotto il profilo della fideiussione assicurativa rilasciata dalla compagnia di diritto estero Onix Asigurari S.A., per una cifra di 800.000 euro, la quale risulterebbe sprovvista del titolo necessario per operare in Italia, o meglio ci sarebbero delle contestazioni tra l’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni) e la compagnia stessa. Nella comunicazione della Covisoc si evince l’irregolarità riguardante l’infrazione del Titolo 1, paragrafo 1, lettera E, punto 12 del comunicato uffiale n. 49 del 24 maggio 2018: “..depositare presso la Lega nazionale Professionisti Serie B, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00, rilasciata da:

a) banche che: a1) figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia; a2) abbiano un capitale versato, almeno del 10% superiore a quello minimo previsto dalla Banca D’Italia;

b) soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., abilitati alla emissione di fideiussioni;
c) società assicurative che: c1) siano iscritte nell’Albo IVASS; c2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; c3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore se accertato da altre agenzie globali ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,2. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c4) in alternativa al possesso dei requisiti previsti dalla lett. c3) abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore accertato da altre Agenzie Globali. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione.
L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la Lega Nazionale Professionisti Serie B e l’ente emittente.
L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui ai punti 2), 3), 4), 8), 9), 10), 11) e 12) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019, e per ciascun inadempimento di cui ai punti 5), 6), 7), con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

La società in questione nel 2013 ha ottenuto “un provvedimento di divieto di assunzione di nuovi affari” che vedeva escludere la società Rumena dal concludere operazioni sul territorio italiano, per poi nel 2018 ricevere la comunicazione dall’istituto di vigilanza di sospensione del divieto di nuove assunzioni: “L’IVASS dà atto del venire meno, a partire dal 17 gennaio 2018, dell’efficacia del provvedimento di divieto di assunzione di nuovi affari adottato dall’IVASS nel 2013 al fine di tutelare in via d’urgenza gli assicurati ed i beneficiari italiani nei confronti della compagnia di assicurazione ONIX, impresa di diritto romeno operante in Italia in regime di LPS nel ramo 15 cauzioni.”

 

Il provvedimento venne impugnato dall’Onix dinnanzi il Tar, per passare al Consiglio di Stato il quale si espresse a favore di una remissione della questione dinnanzi la Corte di Giustizia, nel 2017 la Corte di Giustizia Europea ha giustificato il provvedimento italiano ma soltanto in attesa di una decisione dell’istituto competente del paese d’origine (ASF) della società Onix. Nel gennaio 2018 è arrivato l’esito positivo da parte dell’ASF  per quanto riguarda l’affidabilità della società stessa. Ed è proprio su questa decisione che l’IVASS gioca un ruolo determinate, infatti, l’istituto di vigilanza italiano “accetta con riserva” le motivazioni positive espresse dall’istituto di vigilanza rumeno, dichiarando di non “condividere i risultati delle verifiche dell’ASF” ma “in formale ossequio al principio del passaporto unico europeo e dei suoi corollari, prende atto che la decisione della ASF ha influito sulla perdurante efficacia del provvedimento di divieto di nuovi affari assuntodall’Istituto per far fronte ad una situazione d’urgenza.L’IVASS si riserva comunque ogni azione, anche in sede europea, per addivenire adun’interpretazione unica e conforme al diritto europeo, a tutela degli assicurati e dei beneficiari italiani.”

Adesso bisogna solo aspettare lunedì per vedere come si muoverà l’Avellino calcio e la compagnia di diritto estero Onix Asigurari S.A, in una corsa contro il tempo, affinché l’Avellino sia iscritta al prossimo campionato di Serie B con la minor penalizzazione possibile, attualmente, stando ai fatti contestati, di appena un punto in classifica.

AVELLINO covisoc 12 luglio 2018

Onix

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