CALCIOUS AVELLINO

Avellino Calcio – Rigettato il ricorso del Budoni Calcio

Lo scorso 16 dicembre l’Avellino giocò contro il Budoni, imponendosi sulla squadra sarda con un risultato di 1-4. Quella gara ebbe la particolarità di veder due giocatori dell’Avellino calcio giocare regolarmente la gara in quanto il provvedimento del giudice sportivo tardò ad arrivare. “Le squalifiche sono valide dal momento della comunicazione del giudice sportivo” questo è la motivazione con la quale il giudice sportivo, Aniello Merone, ha rigettato il ricorso del Budoni Calcio.

Ecco il testo:

“Il Giudice Sportivo, – letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. POL CALCIO BUDONI, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, di due calciatori schierati dal CALCIO AVELLINO S.S.D., il n.1 Pizzella Antonio e il n. 19 Tribuzzi Alessandro; 

– lette le controdeduzioni depositate dal CALCIO AVELLINO S.S.D. con le quali si sostiene che le sanzioni comminate ai predetti calciatori andavano scontate successivamente allo svolgimento della gara con l’A.S.D. POL CALCIO BUDONI e si richiede, pertanto, il rigetto del reclamo; 

– rilevato che entrambi i calciatori summenzionati erano stati espulsi nel corso della gara TORRES — CALCIO AVELLINO S.S.D., 18a giornata di andata del Campionato Nazionale SERIE D – Girone F, disputata in data 16 dicembre 2018 e che le relative sanzioni sono state comminate da codesto Giudice Sportivo con C.U. n. 64 del 19 dicembre 2018, pubblicato il giorno stesso in cui si è svolta la gara in epigrafe; 

– rilevato che l’art. 22, co. 2 del CGS è chiaro ed inequivoco nel prevedere che “Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale” e che le uniche eccezioni dal medesimo contemplate rimandano all’art. 22 comma 11, CGS, vale a dire le fattispecie per le quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, ovvero all’art. 45, comma 2, CGS, norma inserita nell’ambito delle disposizioni dedicate alla disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del settore per l’attività giovanile e scolastica;

– rilevato che il richiamo all’art. 45 CGS operato dal sodalizio reclamante a fondamento del proprio ricorso è manifestamente inconferente rispetto alla fattispecie in oggetto. 

Delibera: 

4) di rigettare il reclamo; 

5) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.S.D. POL CALCIO BUDONI – AVELLINO CALCIO S.S.D. 1 — 4; 

6) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. POL CALCIO BUDONI”.

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