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Avellino Calcio – Tar Lazio: “I termini sono perentori. Nessuna disparità di trattamento, mai presentata fideiussione valida

E’ stata appena pubblicata, sul sito istituzionale del Tar Lazio, la sentenza che sancisce la definitiva esclusione dell’Avellino calcio di Walter Taccone, evidenziando come i termini dettati dalla Lega di Serie B siano da ritenere perentori per gli adempimenti riguardati il regolare avvio dei campionato e sottolineando come non vi sia stata nessuna disparità di trattamento, in quanto, come si legge, “le stesse hanno presentato entro i termini previsti una fideiussione che, al momento del deposito, doveva considerarsi conforme alle prescrizioni del CU n. 49, mentre solo successivamente, a seguito dei provvedimenti giurisdizionali dell’11 e del 20 luglio 2018, ha avuto effetto la cancellazione del fideiussore dall’elenco ex art. 107 TUB, sicché le condizioni dell’iscrizione di tali squadre devono ritenersi del tutto differenti rispetto a quella della ricorrente, che ha presentato comunque tardivamente la polizza proveniente dal medesimo operatore”

Questa sentenza metterà a tacere la polemiche di comprenderà e riuscirà a separare tutti i casi che si sono susseguiti in questa folle estate di calcio.

Ecco l’ordinanza del Tar del Lazio

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9475 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da U.S. Avellino 1912 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Italo Rocco ed Eduardo Chiacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

contro

F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama 58; Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., Lega Nazionale Professionisti Serie B, Collegio di Garanzia dello Sport Presso il C.O.N.I., Co.Vi.So.C. – Commissione Vigilanza Società di Calcio, non costituiti in giudizio; C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna, n. 15;

nei confronti

Ternana Unicusano Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Proietti, Fabio Giotti, Mario Rosario Spasiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Pernazza in Roma, via Po n. 22;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Ghirardi e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Laudani in Roma, piazza di San Salvatore in Lauro 10;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia, ed adozione di misure cautelari urgenti ai sensi dell’art. 56 c.p.a.: del dispositivo prot. n. 479/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, depositato in data 31.07.2018, con il quale si è respinto il ricorso, ex art. 54 co 3 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni, proposto dalla US Avellino avverso il provvedimento del Commissario FIGC n. 33 del 20.07.2018 di mancato rilascio della Licenza Nazionale 2017/2018 e di conseguente non ammissione della Società ricorrente al Campionato di Serie B (stagione sportiva 2018-2019); ove e per quanto occorra, della nota di comunicazione del dispositivo della decisione sub a); della delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 luglio 2018, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla Società ricorrente avverso i rilievi della CO.VI.SO.C. di presunto mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari”, con contestuale diniego di concessione della Licenza Nazionale richiesta ed esclusione dal Campionato di calcio di Serie B per la stagione 2018/2019 e, ove occorra, della nota di trasmissione prot. n. 1377/SS del 20.07.2018;

del parere negativo prot. n. 8963/2018 reso dalla Co.Vi.So.C. in data 19.7.2018 sul ricorso della US Avellino S.r.l.;

del provvedimento prot. n. 8715/2018 del 12.07.2018, con il quale la Co.Vi.So.C., esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economici – finanziari”, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019; ove occorra di qualsiasi ulteriore atto istruttorio, di estremi e contenuto non conosciuti; ove occorra dei Comunicati Ufficiali FIGC n. 27/2018 e 49/2018, se intesi ad escludere le Società di assicurazione con indice di solvibilità superiore a 1,2, ma prive di rating diretto dalla possibilità di emettere polizze fideiussorie in favore della Lega e della Figc (punto 12 lett. C) ed ancora se intesi a limitare la possibilità di produrre ulteriore documentazione rilevante ai fini della comprova dei requisiti per il rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019, oltre il termine del 16.07.2018, anche in caso di tardiva comunicazione di esclusione da parte della COVISOC (Titolo IV rubricato “Ricorsi”); di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 co. I lett. z) c.p.a. – del diritto della Società ricorrente al rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019 ed alla conseguente ammissione al Campionato di Serie B Stagione Sportiva 2018/2019, anche previa disapplicazione o declaratoria di illegittimità di atti federali a contenuto regolamentare ostativi;

e con motivi aggiunti

della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. 45 del 6.8.2018.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Ternana Unicusano Calcio S.p.a. e del C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il decreto cautelare monocratico n. 4938 del 7.8.2018;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;

Considerato, al riguardo, che, come già evidenziato con il provvedimento monocratico, l’impugnazione dei Comunicati Ufficiali FIGC n. 27/2018 e 49/2018 in questa sede si palesa inammissibile, in applicazione del c.d. vincolo della pregiudiziale sportiva, in quanto tali atti, costituenti “lex specialis” della procedura di ammissione ai campionati, nella parte in cui prescrivevano requisiti di partecipazione ostativi all’ammissione della squadra, avrebbero dovuto essere tempestivamente gravati innanzi agli organi della giustizia sportiva;

Ritenuto, altresì, che il procedimento di iscrizione al campionato sportivo è un procedimento di ammissione in senso tecnico, per cui ogni soggetto deve rispettare strettamente le norme e i termini che disciplinano il procedimento, essendo evidente in materia l’esigenza di garantire il regolare avvio dei campionati, ragione per cui i termini fissati dalla Federazione per l’espletamento degli adempimenti prescritti per l’iscrizione delle società sportive ai campionati di calcio devono ritenersi perentori (Cons. Stato, sez. VI, 12/10/2006, n. 6083);

Considerato, poi, che il termine finale del 16 luglio 2018, ore 19,00, per le eventuali integrazioni documentali necessarie, non è stato fissato nella comunicazione pervenuta alla ricorrente il 12 luglio dopo le ore 21, ma dallo stesso titolo IV del comunicato ufficiale FIGC n. 49/2018, sicché era noto a tutte le aspiranti fin dall’inizio della procedura e del tutto disancorato rispetto alle successive comunicazioni eventualmente intervenute;

Ritenuto che la disciplina dell’art. 147 c.p.c. non sembra applicabile in via estensiva alle comunicazioni procedimentali, di tal che il fatto che la comunicazione sia avvenuta oltre le ore 21,00 non comporta alcuna conseguenza invalidante sui successivi atti del procedimento;

Ritenuto, infine, quanto alla eccepita disparità rispetto alle altre società richiedenti l’iscrizione, che le stesse hanno presentato entro i termini previsti una fideiussione che, al momento del deposito, doveva considerarsi conforme alle prescrizioni del CU n. 49, mentre solo successivamente, a seguito dei provvedimenti giurisdizionali dell’11 e del 20 luglio 2018, ha avuto effetto la cancellazione del fideiussore dall’elenco ex art. 107 TUB, sicché le condizioni dell’iscrizione di tali squadre devono ritenersi del tutto differenti rispetto a quella della ricorrente, che ha presentato comunque tardivamente la polizza proveniente dal medesimo operatore;

che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge l’istanza cautelare; Compensa le spese della presente fase. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente FF

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Petrucciani Ivo Correale

IL SEGRETARIO

 

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