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Calcioscommesse – Avellino deferito anche per responsabilità diretta: rischia anche la retrocessione

Fin quando è responsabilità oggettiva, puoi sempre cercare di difenderti ed evitare batoste. Ma quando la responsabilità in campo alla società è diretta, come scrive il procuratore federale, la difesa deve essere solida e convincente. Il passaggio chiave nella lettura del dispositivo finisce sotto la lente di ingrandimento. Rileggiamolo insieme…

“PISACANE Fabio, ARINI Mariano, CASTALDO Luigi e BIANCOLINO Raffaele, all’epoca dei fatti tutti calciatori tesserati per la società A.S. AVELLINO 1912 s.r.l., nonché TACCONE Walter, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S. AVELLINO 1912 s.r.l., violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo, riguardanti la gara MODENA – AVELLINO del 17.05.2014;

– La società U.S. AVELLINO 1912 s.r.l., già A..S. AVELLINO 1912 s.r.l.: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. con riferimento a quanto contestato al suo Presidente TACCONE Walter;

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a MILLESI Francesco, IZZO Armando e PECCARISI Maurizio, nonché ancora a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. per quanto ascritto a PISACANE Fabio, ARINI Mariano, CASTALDO Luigi e BIANCOLINO Raffaele, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati e dell’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda MILLESI Francesco ed IZZO Armando”.

 

Pertanto, l’Avellino rischia più del dovuto. L’articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportivo recita così:

“Art. 4 Responsabilità delle società

1. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali”

Ora, andiamo per ordine e facciamo chiarezza.

L’illecito sportivo e l’obbligo di denunzia è previsto dall’Art. 7 del Codice di giustizia sportiva.

Art. 7 Illecito sportivo e obbligo di denunzia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.

2. Le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.

3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18, comma 1, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.

4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1.

5. I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00.

6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

7. I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC. 8. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.

Ora, siccome l’Avellino è stato deferito per responsabilità diretta, bisogna tener presenti i capi H, i e l dell’articolo 18 e sono i seguenti:

h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;

i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

l) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;

E’ qui che l’avvocato Chiacchio dovrà combattere. E cioè eliminare la responsabilità diretta e farla derubricare in oggettiva. Perchè derubricandola in oggettiva si rischierebbe “solo”

“penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”

Per quel che riguarda i tesserati, quelli coinvolti direttamente (Millesi, Izzo e Pisacane) rischiano fino a 4 anni di squalifica. Per l’omessa denuncia, gli altri, rischiano una inibizione fino ad un anno e un’ammenda non inferiore a 30mila euro.

 

 

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