CALCIONEWSNEWS MONDO ITALIASERIE BUS AVELLINO

Avellino calcio, Money Gate – Il tribunale: “Nessuna prova, deferimenti carenti”

 

Il dibattimento

All’udienza del 15 dicembre, preliminarmente questo Tribunale, preso atto della richiesta di intervento nel giudizio, formulata ex art. 41, comma 7 CGS dalla Società Fondi Racing Club, che ha sostenuto sussistente un interesse di classifica nei confronti del Catanzaro, ha ammesso la stessa al dibattimento. La difesa del Catanzaro si è opposta a tale istanza, ritenendo l’interesse del Racing privo di concretezza e attualità e pertanto ne ha chiesto il rigetto. La Procura Federale al riguardo si è rimessa alle decisioni del Tribunale. É comparsa la Procura Federale, la quale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie: – per Walter Taccone, inibizione di anni 5 (cinque), con proposta di preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., oltre all’ammenda di € 70.000,00 (Euro settantamila/00); – per De Vito Vincenzo, inibizione di anni 4 (quattro), oltre all’ammenda di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00); – per Cosentino Giuseppe, inibizione di anni 5 (cinque), con proposta di preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., oltre all’ammenda di € 90.000,00 (Euro novantamila/00); – Per Ortoli Armando, inibizione di anni 4 (quattro), oltre all’ammenda di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00); – per Russotto Andrea, squalifica di anni 3 (tre), oltre all’ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00); – per Muscatelli Francesca, inibizione di mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00); – per Pecora Marco, inibizione di mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00); – per US Avellino 1912 Srl, retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato in corso, oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/19;

– per Catanzaro Calcio 2011 Srl, retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato in corso, oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/19 e ammenda di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00).

Le difese hanno insistito nell’accoglimento dei motivi formulati nelle memorie difensive, articolando, più specificatamente, l’eccezione di inammissibilità del deferimento in relazione all’avvenuto stralcio della posizione della Ambra Cosentino. Nello specifico la difesa del Sig. Cosentino ha depositato copia delle immagini video della conferenza stampa tenuta dallo stesso nel post partita Catanzaro – Avellino del 05/05/2013 – s.s. 2012-13 – Campionato di Lega Pro Girone “B” – risultato finale 0 – 1;

La difesa del Russotto ha depositato copia delle immagini video della partita Catanzaro – Avellino calcio del 05/05/2013 – s.s. 2012-13 – Campionato di Lega Pro Girone “B” – risultato finale;

L’attuale Presidente del Catanzaro ha depositato documentazione dallo stesso ritenuta utile ai fine del decidere. La difesa della Racing Club Fondi ha concluso per l’accoglimento del deferimento nei termini richiesti dalla Procura Federale.

I motivi della decisione

Preliminarmente il Tribunale Federale ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, in ragione del fatto che il deferimento appare infondato. Alla stregua degli atti allegati al deferimento a supporto delle ragioni accusatorie, infatti, il Collegio ritiene che non si sia raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della fondatezza dell’impianto accusatorio. Va effettuata una necessaria premessa.

Il deferimento sconta una evidente carenza probatoria della Procura Federale che, agli atti del processo, non solo non ha prodotto le perizie delle trascrizioni integrali delle intercettazioni (atti questi che non risultano trasmessi dalla Procura della Repubblica di Palmi), ma non ha neanche depositato l’ordinanza di custodia cautelare e l’informativa della Polizia giudiziaria poste a base di tutto l’impianto accusatorio; si è limitata, invero, a depositare esclusivamente gli interrogatori formulati dalla stessa Procura Federale, liddove tutti i deferiti hanno negato la commissione dei fatti come contestati.

Nell’ambito del processo sportivo, che non può non seguire i principi generali tipici del processo di parte, la Procura Federale ha indubbiamente l’onere di allegazione dei fatti e delle prove che intende assumere a fondamento del proprio deferimento e sulla base dei quali il giudice è tenuto a fondare la propria decisione. Agli atti vi è esclusivamente l’atto di deferimento, nel quale sono riportati stralci degli atti del procedimento penale che, tuttavia, senza la necessaria fonte di prova, risultano del tutto decontestualizzate e, soprattutto, allo stato degli atti, non trovano alcun riscontro nei richiami formulati nel deferimento. Più volte, ad esempio, nell’atto di deferimento si fa riferimento ad allegati all’informativa della Guardia di Finanza di Reggio Calabria che, tuttavia, non sono presenti negli atti processuali del presente deferimento. Analogamente non sono presenti agli atti del deferimento le valutazioni complessive, compendiate nell’Ordinanza di custodia cautelare, che il giudice delle indagini preliminari ha formulato sui fatti esposti nel deferimento, utili al fine di consentire al questo Collegio, una visione più completa dei fatti esposti. Lungi dall’essere una mera valutazione formale, la mancata allegazione delle fonti di prova e degli elementi essenziali da cui attingere per delineare il quadro generale degli illeciti che si ritengono perpetrati, il contesto nel quale gli stessi si ritiene siano stati realizzati e l’effettiva valutazione complessiva del quadro probatorio prodotto, induce a ritenere il deferimento stesso del tutto sprovvisto del supporto fattuale-giuridico necessario per consentire a questo Collegio di effettuare un approfondito esame dei fatti. Non a caso, nell’atto di deferimento la Procura Federale ha precisato che il procedimento penale è ancora in corso e, quindi, si è riservata di produrre in giudizio ulteriori elementi probatori; riserva che, tuttavia, non è stata esercitata.   Alla luce degli atti prodotti in giudizio, quindi, non può ritenersi, al di là di ogni ragionevole dubbio che vi sia la certezza del raggiungimento di un accordo finalizzato ad alterare il risultato della partita Catanzaro-Avellino in assenza di alcun riscontro – in atti – in ordine ad un contatto diretto con i vertici istituzionali dell’Avellino coinvolti nell’indagine prima e dopo la partita stessa (tranne l’incontro mai negato al bar dello stadio nell’imminenza della gara), di un effettivo coinvolgimento di tutti i calciatori nella vicenda in questione, di alcun contatto successivo fra i due Presidenti (il Cosentino pare – per espressa affermazione delle parti non riscontrata, tuttavia, agli atti, in assenza del necessario supporto probatorio – sia stato intercettato sia telefonicamente che ambientalmente per un discreto lasso di tempo), nonostante, appunto, il Cosentino avesse vantato rapporti di amicizia con “i Presidenti” dell’Avellino (anche quest’affermazione appare contraddittoria giacché dagli atti non emerge quali siano i due Presidenti nella Società avellinese).

Né la Procura ha prodotto alcun filmato della partita idoneo a supportare le affermazioni circa i presunti volontari errori del Russotto. Orbene, in assenza di ulteriori e piú pregnanti riscontri fattuali, si ritiene che tali elementi non possano essere ritenuti sufficienti a far ritenere sussistente, allo stato degli atti, la condotta ascritta agli odierni deferiti, pur prendendo atto della obiettiva difficoltà di ricostruire dettagliatamente fatti che risalgono ad una stagione sportiva ormai risalente nel tempo e sulla quale non sembra, da quanto esposto nel deferimento, che la Procura della Repubblica di Palmi abbia svolto accertamenti mirati nell’immediatezza dei fatti. D’altronde dagli atti non si comprende quale sia stato il metro di valutazione della Procura Federale per addivenire al deferimento in questione, giacché, a mero titolo esemplificativo, dall’atto di deferimento emerge che fra le intercettazioni che – è bene ribadirlo – non sono state depositate in atti, ve ne sarebbe una nella quale il Presidente afferma che “i ragazzi sapevano”; tuttavia a fronte di alcuni interrogatori, la Procura Federale ha ritenuto di non deferire alcuno degli altri giocatori del Catanzaro all’infuori del Russotto, anch’egli incidentalmente citato in una intercettazione. In assenza, inoltre, del necessario supporto probatorio, anche le affermazioni contenute in ordine al presunto pagamento in nero effettuato dal Presidente del Catanzaro per rescindere consensualmente il contratto con il Cozza sul quale tutte le parti in udienza, nulla hanno aggiunto o eccepito, non può, allo stato dell’assenza di atti introitati nel processo e per gli analoghi motivi già esposti in relazione all’ipotesi di illecito sportivo, trovare accoglimento.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone il proscioglimento degli odierni deferiti.


Segui SportAvellino.it su WhatsApp!
Iscriviti al nostro canale YouTube per rimanere aggiornato!

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio