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Calcio Avellino – Settore giovanile, autogol del procuratore federale: Enzo Vito non viene squalificato

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO VITO

(all’epoca dei fatti dirigente coordinatore dell’attività giovanile della Società US Avellino 1912 Srl) – (nota n. 2679/630 pf15-16 GP/ma del 15.9.2016).

Il deferimento Con atto del 15/9/2016 il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: Il Sig. Vito Vincenzo, all’epoca dei fatti Dirigente coordinatore dell’attività giovanile della Società US Avellino 1912 Srl, per rispondere: a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 91, comma 1, delle NOIF e all’art. 2, comma 3, dello Statuto nonché con riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF per avere nella qualità di fatto di Dirigente Coordinatore dell’intero Settore Giovanile della US Avellino 1912 Srl omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2015-2016 per la US Avellino 1912 Srl facenti parte delle formazioni del Settore Giovanile (tra cui i giovani Domenico Girasole e Giovanni Battaglia), provenienti da altre e diverse Regioni, disinteressandosi circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, ancorché alloggiati a cura della predetta Società nell’ex Convento di Lacedonia (AV) a Montoro cui i rispettivi genitori provvedevano a versare mensilmente somme di denaro per il sostentamento dei rispettivi figli, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei Bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei Ragazzi nello sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C.; b) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva e 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2015-2016, (art. 2.6), per avere nella qualità di fatto di Dirigente Coordinatore dell’intero Settore Giovanile della US Avellino 1912 Srl e, comunque nell’interesse della predetta Società, provveduto alla organizzazione di “provini” e “raduni” da parte della propria Società in assenza della prescritta autorizzazione federale, che si sono svolti nel periodo giugno/settembre 2015 presso gli impianti sportivi di Tavarano, Forino (AV), Capri (NA) e Lacedonia (AV), cui hanno partecipato numerosi giovani calciatori, anche infrasedicenni, provenienti da diverse Regioni d’Italia nonché giovani calciatori stranieri. Nei termini assegnati non sono pervenute memorie difensive. Il dibattimento La Procura Federale, presente in udienza, si è riportata sostanzialmente alle ragioni contenute nell’atto di deferimento ed ha concluso con la richiesta di 9 (nove) mesi di inibizione. Nessuno è comparso per il deferito.

Motivi della decisione

 Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rileva dagli atti del procedimento che, a tutt’oggi, non risulta provato che nei confronti del Sig. Vincenzo Vito è avvenuta la notifica “del deferimento e dell’atto di convocazione” nonostante lo stralcio della relativa posizione processuale, disposto all’udienza del 28 luglio 2016, per mancanza di prova già allora in ordine alla notificazione all’interessato di quei provvedimenti. In particolare, a seguito di detto stralcio, la Procura Federale ha rinnovato presso la Società Avellino 1912 la notifica del deferimento di cui trattasi ai sensi dell’art. 38, comma 8, lett. b), CGS affinché questa provvedesse alla conseguente comunicazione all’interessato. Tuttavia, con mail del 22 settembre 2016, la US Avellino 1912 Srl ha comunicato di non avere eseguito la disposta notifica poiché “il Sig. Vincenzo Vito non è mai stato nostro tesserato”. A questo punto, assumono rilevanza due profili in rito che impediscono al Collegio di esaminare nel merito il deferimento. L’incolpato non è stato informato sia dell’intenzione del Procuratore Federale di procedere al deferimento (intenzione formalizzata con l’atto di conclusione delle indagini del 29 aprile 2016), sia del successivo deferimento nelle due formulazioni, quella del 14 giugno 2016 e quella del 15 settembre u.s. Rispetto alla conclusione delle indagini e al deferimento sono ampiamente decorsi i termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, e non sussistono i presupposti per l’ulteriore rimessione in termini ex art. 34, comma 4 bis, CGS. Conseguentemente, il deferimento in questione è inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara irricevibile il deferimento del Sig. Vincenzo Vito.

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