SERIE B

Castaldo, si accorda: ma la squalifica è pesante

Quattro mesi di squalifica e una ammenda di 24mila euro per Gigi Castaldo per i fatti del deferimento di Nocera. La notizia, in anteprima, è apparsa sul profilo Facebook di Sport Channel214. Una brutta tegola ma lo stop era già previsto. La decisione pochi minuti fa da parte della Disciplinare della Figc. Un provvedimento in linea con le squalifiche precedenti. Ed è stato il minimo per Castaldo che alla fine ha deciso di patteggiare ammettendo le proprie colpe. Resterà fermo fino a fine novembre, quindi. Saltando la prima parte della stagione che, fortunatamente, comincerà leggermente in ritardo (tornei inizieranno il 4 settembre). La società è stata informata della notizia nel tardo pomeriggio, al termine dell’allenamento pomeridiano. Castaldo non potrà partecipare a nessun impegno ufficiale. Quindi, nemmeno all’amichevole di mercoledì sera, contro l’Espanyol.

Come si legge dal provvedimento, Castaldo ha patteggiato e ha raggiunto un accordo di squalifica. 

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430 pf 13-14 adottato nei confronti dei Sigg.ri, Luigi CASTALDO, Emanuele CATANIA, Alfonso CAMORANI, Marco IOVINE e Andrea MUSACCO, tutti tesserati della A.S.G. NOCERINA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:  Luigi CASTALDO per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 98.825,00 di cui euro 39.925,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 51.650,00 dalla TIRRENIA COSTRUZIONI S.R.L. ed euro 7.250,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che al momento dei fatti ricoprivano la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;  Emanuele CATANIA per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 35.250,00 di cui euro 27.850,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 1.500,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L. ed euro 5.900,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che al momento dei fatti ricoprivano la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L;  Alfonso CAMORANI per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 35.000,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L. società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che al momento dei fatti ricoprivano la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;  Marco IOVINE per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 21.189,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L. società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che al momento dei fatti ricoprivano la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;  Andrea MUSACCO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 15.000,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L. società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che al momento dei fatti ricoprivano la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg. Luigi CASTALDO, Emanuele CATANIA, Alfonso CAMORANI, Marco IOVINE e Andrea MUSACCO;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 4 mesi di squalifica ed euro 24.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Luigi CASTALDO, di 20 giorni di squalifica ed euro 6.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Emanuele CATANIA, di 20 giorni di squalifica ed euro 6.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Alfonso CAMORANI, di 1 giornata di squalifica ed euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Marco IOVINE e di 2 giornate di squalifica ed euro 2.667,00 di ammenda nei confronti del Sig. Andrea MUSACCO. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

I fatti del 2 dicembre 2014

68 deferimenti complessivi. E’ quello venuto fuori dall’inchiesta penale Nuceria e dall’inchiesta Figc della Procura Federale (l’ufficio di Palazzi ha prodotto 22 pagine solo per le notifiche), non ha precedenti. La Nocerina avrebbe usato l’extra-contratto per più di 2 milioni di euro di compensi a tesserati e collaboratori. Il pieno è stato fatto nelle stagioni 2009-2010 e 2010-2011. Ma ci sono aggiunte negli atti che portano ai deferimenti. L’assegno a Roberto Magliocco nella stagione 2008-2009 di Serie D, quei 5mila e rotti che hanno originato l’intera indagine. Più quelli relativi ad una porzione di B 2011- 2012: compensi per Del Prete, Sacilotto, Plasmati e il suo procuratore Rebesco.

Chi ha incassato di più? Classifica guidata da Cavallaro con 177mila euro, seguono Castaldo con 98mila e Gori con 81mila. L’introito più modesto riguarda Sardo junior: appena 2500 euro. Dentro ci sono pure il magazziniereOliva, il massaggiatore Grassi e il factotum delle giovanili Pica.

Tutti assegni derivanti da società che col calcio e i diritti d’immagine non hanno avuto a che fare: Trading Company 2, P.M.C.O., Pavimentazione S.A.S., Ital Edile, Tirrenia Costruzioni, Euro Bit. Tutte società, secondo magistratura ordinaria e sportiva, riconducibili a Giovanni Citarella, Christian Citarella e Alfonso Faiella, che in date diverse hanno ricoperto la carica di amministratore e rappresentante legale del club rossonero e che per tale motivo sono stati deferiti, col rischio di condurre il club stesso ad una condanna per responsabilità diretta oltre che oggettiva (in tal caso corpose sanzioni pecuniarie ma anche sotto forma di penalizzazioni).

 

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio