CALCIONEWSSERIE BUS AVELLINO

Caos Finworld – Fideiussione non valida per club di Serie B e Serie C

Ancora caos nel calcio italiano, a quanto pare le società che hanno adempiuto l’obbligo di deposito della fideiussione, emessa dalla Finworld S.p.A, per l’ammissione al campionato di competenza, devono ripresentare nuovamente la fideiussione emessa da una società ritenuta idonea, in quanto alla Finworld spa è stata revocata la possibilità di operare in Italia dal Consiglio di Stato in accoglimento dell’istanza avanzata in tal senso dalla Banca d’Italia.

Nei mesi scorsi il presidente della Serie C, Gravina, aveva avvisato le società della categoria di non a presentare la fideiussione con la società Finworld che, nonostante all’epoca dei fatti fosse regolare, la fideiussione emessa poteva essere invalidata in seguito alla decisione del Consiglio di Stato. L’Avellino calcio utilizzò la Finworld presentando la fideiussione in ritardo, fuori termine, ed è per questo che non venne presa in considerazione dalla COVISOC all’epoca dei fatti, ritenendo la Finworld e la Groupama consegnate fuori tempo massimo.

Adesso le società di le società U.S. Città di Palermo S.p.A. e U.S. Lecce S.p.A., per il Campionato di Serie B, le società Arzachena Costa Smeralda Calcio S.r.l., A.C. Cuneo 1905 S.r.l., S.S. Juve Stabia S.r.l., A.S. Lucchese S.r.l.; Matera Calcio S.r.l., A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l., U.R.B.S. Reggina 1914 S.r.l., Rende Calcio 1968 S.r.l.; Siracusa Calcio S.r.l., S.S. Teramo Calcio S.r.l. dovranno ripresentare entro il 28 settembre 2018 la documentazione richiesta esplicitamente dalla Lega di competenza, l’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 800.000,00 per le società di Serie B e di euro 350.000,00 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019.

Ecco il comunicato ufficiale:

Il Commissario Straordinario

– constatato che, nell’ambito delle procedure di ammissione ai campionati professionisti di Serie B e di Serie C valevoli per la stagione sportiva 2018/2019, le società U.S. Città di Palermo S.p.A. e U.S. Lecce S.p.A., per il Campionato di Serie B, le società Arzachena Costa Smeralda Calcio S.r.l., A.C. Cuneo 1905 S.r.l., S.S. Juve Stabia S.r.l., A.S. Lucchese S.r.l.; Matera Calcio S.r.l., A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l., U.R.B.S. Reggina 1914 S.r.l., Rende Calcio 1968 S.r.l.; Siracusa Calcio S.r.l., S.S. Teramo Calcio S.r.l. per il Campionato di Serie C, hanno adempiuto all’obbligo di deposito della fideiussione, rispettivamente di euro 800.000,00 e di euro 350.000,00, avvalendosi di garanzie rilasciate dalla società Finworld S.p.A.;

– preso atto che, successivamente al rilascio ed al deposito presso le Leghe delle suddette fideiussioni, con ordinanza n. 3424 del 20 luglio 2018 (confermativa del decreto presidenziale 11 luglio) la VI Sezione del Consiglio di Stato ha revocato, in accoglimento dell’istanza avanzata in tal senso dalla Banca d’Italia, le misure cautelari precedentemente assentite, in forza delle quali era stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio reiettiva del ricorso proposto dalla Finworld S.p.A. avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la cancellazione dall’elenco ex art. 107 T.U.B. ed il diniego di iscrizione all’albo di cui all’art. 106 dello stesso T.U.B.;

– considerato che il ripristino della esecutività della sentenza appellata dalla Finworld S.p.A. ha determinato la reviviscenza dell’efficacia degli atti impugnati in primo grado, sicché le attività poste in essere medio tempore dalla predetta società, per le quali è normativamente richiesta l’iscrizione all’apposito elenco, debbono reputarsi svolte sine titulo;

– atteso che le fideiussioni rilasciate dalla Finworld S.p.A., in quanto provenienti da soggetto non legittimato ai sensi della normativa statale vigente, non sono più utilmente spendibili nell’ambito del sistema di garanzie previsto dalla Federazione, con la conseguenza che, per le società che si sono avvalse delle garanzie prestate dalla Finworld S.p.A., si rende necessaria l’assegnazione di un termine per ottenere e produrre una garanzia sostitutiva;

– ritenuto congruo stabilire il termine del 28 settembre 2018, per la effettuazione di detto adempimento;

– precisato che la omessa regolarizzazione del requisito della fideiussione costituisce illecito disciplinare da sanzionare come in dispositivo;

– visto lo Statuto Federale

delibera

le sopra menzionate società di Serie B e di Serie C che, in sede di iscrizione al Campionato di competenza 2018/2019, hanno prestato fideiussione rilasciata dalla società Finworld S.p.A., devono depositare presso la Lega di appartenenza, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018,

garanzia fideiussoria nelle modalità previste dai Comunicati Ufficiali nn. 49 e 50 del 24 maggio 2018, rispettivamente di euro 800.000,00 per le prime e di euro 350.000,00 per le seconde.

L’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 800.000,00 per le società di Serie B e di euro 350.000,00 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019.

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio