CALCIO

Serie B – Respinto ricorso Benevento, Okereke può giocare. Ma la Federazione Nigeriana non collabora

Il Giudice Sportivo mette la parola fine al ricorso presentato dal Benvento Calcio e dal Livorno, che contestavano il risultato ottenuto contro lo Spezia per il presunto tesseramento irregolare del calciatore nigeriano da parte della società ligure. Il giudice sportivo ha infine considerato come regolare il tesseramento del calciatore nigeriano da parte della società ligure  che acquisì il calciatore dalla Lavagnese, società che milita stabilmente in Serie D, quindi in un campionato semi professionistico: “risulta che il calciatore OKEREKE Chidozie David è stato tesserato con la U.S. LAVAGNESE 1919 a decorrere dal 3 settembre 2015, presentando la documentazione richiesta per tale tesseramento dalle disposizioni federali.”

Ma la sentenza del giudice sportivo evidenzia altro, che forse merita qualche approfondimento, infatti: “La richiesta dell’Ufficio Tesseramento alla Federazione nigeriana circa il pregresso tesseramento del calciatore per quella associazione, inoltrata il 3 settembre 2015, è rimasta priva di esito (…) A fronte delle descritte risultanze probatorie, non risultano atti a comprova del pregresso tesseramento del calciatore OKEREKE per la partecipazione con l’Abuja Football College al Torneo “Kvarnerska rivijera 2014.”

Insomma rimangono dei lati oscuri intorno al tesseramento di questo calciatore, che come sottolineato dal noto portale Transfermarkt  non si evince quando la Lavagnese avrebbe acquisito il calciatore dall’Abuja Football Academy. La Federazione Nigeriana non ha fornito le carte fondamentali per determinare il primo tesseramento del calciatore, nonostante sul web si trovino una moltitudine di informazioni riguardanti il primo trasferimento del calciatore nigeriano dall’Abuja Football Academy.

http://www.rivistacontrasti.it/spezia-tra-calcio-e-traffico-di-esseri-umani/

Gara soc. BENEVENTO– soc. SPEZIA del 16 marzo 2019
Il Giudice Sportivo,

– letto il reclamo presentato in data 19 marzo 2019 dalla Soc. Benevento, che chiede che questo
Giudice voglia “in via principale, accertare e dichiarare che il calciatore (David Okereke, ndr)
ha disputato la gara (Soc. Benevento-Soc Spezia del 16 marzo 2019, ndr) in posizione irregolare
di tesseramento e per l’effetto infliggere alla società Spezia Calcio SRL la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio 0-3; in via subordinata rimettere gli atti alla Procura
Federale per i dovuti accertamenti sul tesseramento, come già disposto da codesto Giudice
Sportivo con la precedente ordinanza pubblicata sul C.U. 125 del 12/03/2019, ovvero, in via
ancora più subordinata, sospendere la decisione in attesa dell’esito degli espletati
accertamenti”;

– attesa la ritualità del reclamo;

– lette le controdeduzioni della Soc. Spezia, trasmesse a mezzo pec in data 21 marzo 2019;

– acquisita la Relazione della Procura Federale del 27 marzo 2019 avente ad oggetto “accertamenti
richiesti dal Giudice Sportivo della LNP serie B con C.U. n. 125 del 12.3.2019 in relazione ad un
reclamo della A.S. Livorno Calcio in ordine alla posizione irregolare del calciatore Sig. David
Chidozie OKEREKE schierato nella squadra dello Spezia (n. 21) nella gara Spezia Livorno del
27.2.2019” e la documentazione inviata a mezzo mail dalla Procura Federale a questo Giudice in
data 28 marzo 2019;
133/341

– rilevato che dalla Relazione della Procura Federale e dalla documentazione acquisita, è emerso
che il tesseramento del calciatore Okereke David Chidozie con la soc. Spezia non risulta essere,
allo stato attuale, irregolare, dal momento che “risulta che il calciatore OKEREKE Chidozie
David è stato tesserato con la U.S. LAVAGNESE 1919 a decorrere dal 3 settembre 2015,
presentando la documentazione richiesta per tale tesseramento dalle disposizioni federali. La
richiesta dell’Ufficio Tesseramento alla Federazione nigeriana circa il pregresso tesseramento
del calciatore per quella associazione, inoltrata il 3 settembre 2015, è rimasta priva di esito. La
variazione di tesseramento dell’OKEREKE come “giovane di serie” è stata autorizzata dalla
F.I.G.C. con nota prot. 592/2016 MDL/tm del 19.1.2016, cui è seguito il visto di esecutività della
Lega nazionale professionisti Serie B per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva con
lo SPEZIA CALCIO a far data dal 20/01/2016. A fronte delle descritte risultanze probatorie, non
risultano atti a comprova del pregresso tesseramento del calciatore OKEREKE per la
partecipazione con l’Abuja Football College al Torneo “Kvarnerska rivijera 2014”;
– considerato che, per i motivi sopra esposti, non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 17, comma 5, CGS
e che, pertanto, il reclamo presentato dalla soc. Benevento non può trovare accoglimento;

P.Q.M.

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