CALCIO

Serie C – Corte d’Appello boccia la Lucchese, confermati 8 punti di penalizzazione ed ammenda

Situazione sempre più complicata per la Lucchese che nella giornata di ieri ha visto la Corte Federale d’Appello confermare la penalizzazione di 8 punti e la multa di 350 mila euro imposta per via della invalidità della fideiussione presentata della Cig Pannonia. La Lucchese adesso dovrà pagare urgentemente la multa imposta dalla Federazione onde evitare in sanzioni ben più gravi. La garanzia economica, come nel caso dell’Avellino Calcio, presentata dalla Lucchese non avrebbe i requisiti predisposti dal sistema di Licenze Nazionali della Lega Pro, rintracciabili all’art 11,  in sostanza le società assicurative: c1) siano iscritte nell’Albo IVASS; c2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; c3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore se accertato da altre agenzie globali ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,2. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

Insomma come per la Onix Asigurari anche per la Cig Pannonia il rating non sarebbe detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione, rendendo quindi la fideiussione non idonea come nel caso estivo dell’Avellino calcio nel campionato di Serie B, dove sono richieste le stesse garanzie. Per la Lucchese il futuro si fa sempre più complicata e difficilmente la società potrà aver le garanzia necessarie al fine di ottenere la Licenza Nazionale per i prossimi campionati di calcio.

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONI:

– INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. BINI CARLO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019;

– PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 350.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7890/674 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 31.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Lucchese e la Cig Pannonia, un caso simile alla Onix Asigurari dell’Avellino Calcio

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