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Calcioscommesse – Ecco le carte del processo. Tutte le motivazioni della sentenza

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Il Pisacane Fabio é stato deferito per la violazione dell’obbligo di denuncia. Infatti Accurso Antonio in un primo interrogatorio reso innanzi alla magistratura penale il 25 febbraio 2015 afferma che il Pisacane, unitamente ad Armando Izzo, si era presentato presso di loro, ma, a seguito di una generica richiesta formulata in ordine alla possibilitá di combinare qualche partita, il Pisacane aveva opposto un netto rifiuto, evidenziando la specifica circostanza che, in precedenza, giá aveva denunciato simili tentativi. In un ulteriore interrogatorio reso il 20 luglio 2015 l’Accurso corregge il tiro, affermando che il Pisacane non si era tirato indietro a fronte di una possibilitá di combinare i risultati delle partite, aggiungendo, inoltre, che l’avrebbe fatto esclusivamente per fare un piacere al clan camorristico, senza richiedere nulla in cambio. Orbene, la estrema contraddittorietá delle affermazioni in questione giá di per sé renderebbe insostenibile l’ipotesi accusatoria del deferimento; deve, tuttavia, aggiungersi che, a fronte di una generica richiesta di disponibilitá a combinare eventuali partite, senza alcun ulteriore elemento concreto, non si comprende quale dovesse essere l’oggetto della denuncia che il Pisacane avrebbe dovuto formulare agli organi di giustizia. Va ricordato che, al riguardo, la giurisprudenza della giustizia disciplinare ha evidenziato “Il presupposto dell’operatività dell’obbligo di denuncia è semplicemente quello della probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell’illecito sportivo, già consumato o in itinere, con la sola esenzione dei sospetti vaghi ed indeterminati, senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali.”(cfr. Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 8/CDN del 22 luglio 2013). Alcun ulteriore elemento in ordine alla sua presunta conoscenza di illeciti sportivi puó evincersi dall’intercettazione del colloquio tenuto fra il Pisacane stesso ed il giocatore Seculin a seguito dell’interrogatorio reso innanzi alla PG. Non si evincono, pertanto, elementi idonei a ritenere violata la disposizione contestata da parte del Pisacane. 2.5 Taccone Walter Con riferimento alla posizione del Taccone Walter, nella sua qualitá di Presidente della US Avellino 1912, questo Collegio ritiene di addivenire alle conclusioni giá formulate con riferimento alla posizione di Arini Mariano che qui si intendono integralmente richiamate giacché la Procura Federale non ha fornito alcuna prova, a sostegno delle asserzioni formulate dal Pini, idonea a corroborare piú incisivamente il quadro accusatorio nei suoi confronti, non potendo, all’evidenza, essere sufficiente una tardiva e generica dichiarazione de relato in ordine ad accadimenti fattuali non riscontrati allo stato degli atti.

 

LA POSIZIONE DI PECCARISI


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