Calcioscommesse – Ecco le carte del processo. Tutte le motivazioni della sentenza

Secondo la ricostruzione operata nel deferimento, il Peccarisi Fabio, concorre a porre in essere la condotta di cui all’art. 7, comma 1, in quanto, durante l’intervallo fra il primo ed il secondo tempo della partita Modena – Avellino, verrebbe avvicinato dal Millesi che lo avrebbe convinto a far realizzare un goal al Modena in cambio della promessa di utilitá economiche. Tale circostanza avrebbe avuto un effetto determinante sull’andamento della partita giacché, nel secondo tempo, il Modena realizza il goal vincente che consente anche al sodalizio criminale di realizzare la vincita ipotizzata. Secondo quanto riportato dall’Accurso, poi, sarebbe stata evidente la responsabilitá del Peccarisi sul goal subito dall’Avellino. La predetta scelta, inoltre, sarebbe avvenuta a seguito di un fitto colloquio fra il Millesi e l’Izzo durante l’intervallo e a seguito di un fitto scambio di sms fra il Millesi ed il Pini che manifestava, in diretta, le preoccupazioni di Accurso e di Russo. Al riguardo la difesa del Peccarisi ha evidenziato una serie di contraddizioni nelle deposizioni dell’Accurso e, più precisamente: – nell’interrogatorio del 25 febbraio 2015 l’Accurso riferisce di aver saputo sia da Izzo che da Millesi che durante il primo tempo della partita Modena – Avellino andarono a convincere Peccarisi; – nell’interrogatorio del 20 luglio 2015 Accurso afferma che “Millesi mi raccontò nel dettaglio quanto era avvenuto, cioè che lui nell’intervallo si era preso per il braccio Peccarisi e gli dissi che doveva far fare goal al Modena; – analoga contraddizione si rileva anche nell’entità delle somme riconosciute al Peccarisi al raggiungimento del risultato favorevole della partita, giacché in un primo interrogatorio l’Accurso ha affermato di non sapere quale fosse il corrispettivo erogato al Peccarisi, mentre successivamente riferisce che lo stesso avrebbe percepito € 15.000,00. Orbene, tali considerazioni, unitamente alle ulteriori circostanze che emergono dagli atti di indagine, vale a dire la apparente non responsabilità del Peccarisi in ordine al goal subito dall’Avellino nel corso del secondo tempo (dalle immagini questo collegio non ha avuto modo di rilevare un manifesto ed evidente coinvolgimento dello stesso nella responsabilitá del goal), la sostanziale ininfluenza dell’ulteriore circostanza secondo la quale il Millesi e l’Izzo nel corso dell’intervallo sono stati inquadrati ad interloquire intensamente, appaiono dirimenti nel senso di non ritenere sufficientemente raggiunta, allo stato degli atti, la prova dell’effettivo coinvolgimento del deferito in epigrafe nella causazione dell’illecito. Al riguardo la Procura Federale non ha fornito alcun ulteriore elemento oggettivo di riscontro alle non lineari affermazioni sopra formulate, né dal contenuto delle intercettazioni emerge alcun riferimento, anche indiretto, in merito ad un concreto coinvolgimento diretto del Peccarisi in relazione alla vicenda.