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Calcioscommesse – Ecco le carte del processo. Tutte le motivazioni della sentenza

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La mole di intercettazioni e il chiaro contenuto delle stesse costituiscono una prova schiacciante del ruolo svolto da Pini Luca, nella causazione degli illeciti contestati. Il linguaggio criptico utilizzato varie volte nel corso delle intercettazioni, la frequenza dei contatti intercorsi con i noti esponenti della criminalità organizzata sopra indicati, i ripetuti riferimenti alle somme da scommettere ed all’evolversi degli accordi sottesi al raggiungimento del fine illecito danno ampia contezza del ruolo attivo svolto dal Pini negli accordi volti ad alterare gli esiti delle partite in oggetto al fine di conseguire i guadagni illeciti e far conseguire all’organizzazione criminale anche la possibilità di reinvestire capitali illecitamente ottenuti. Il compendio probatorio così raccolto, in relazione alla posizione del predetto deferito non necessita di ulteriori riscontri, giacché, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza sportiva, per la realizzazione della condotta sanzionabile ex art. 7, comma 1 si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo essendo punibile anche il mero tentativo.

 

LA POSIZIONE DI MILLESI


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