Calcioscommesse – Ecco le carte del processo. Tutte le motivazioni della sentenza

Anche per Millesi Francesco, valgono le medesime considerazioni sopra formulate. Dagli atti emerge un suo pieno coinvolgimento nella causazione degli illeciti; le affermazione dell’Accurso e del Pini sono ampiamente confortate dalla quantità di intercettazioni raccolte che narrano, nell’immediatezza degli incontri tenuti fra il Millesi, il Pini e gli esponenti del clan Vinella Grassi, della palese volontà e delle successive operazioni poste in essere per conseguire il raggiungimento dell’accordo fraudolento. Sebbene il Millesi non venga mai intercettato direttamente, depongono nel senso sopra esposto gli inequivocabili messaggi inviati dal Pini, unitamente al tenore delle conversazioni intercettate, nelle quali, pochi minuti dopo gli incontri tenuti fra il Pini, il Millesi e gli esponenti del clan “Vinella Grassi”, si dà contezza dei commenti positivi effettuati dal Millesi circa gli esiti del colloquio, ovvero con linguaggio criptico si parla delle somme che devono essere corrisposte a seguito del raggiungimento del fine illecito o ancora dei tentativi volti a coinvolgere altri giocatori nell’illecito nonché nella cronistoria delle evoluzioni fattuali volte al perfezionamento dell’accordo. Dal tenore delle conversazioni intercettate emerge che il Pini si muove e relaziona con il gruppo camorristico, solo a seguito di conferma da parte del Millesi circa la possibilità concreta sulla realizzazione della combine. Plateale epilogo di quanto affermato lo si rinviene nel frenetico scambio di messaggi precedente alla partita Avellino – Reggina, laddove appare logico presupporre che il Pini è in attesa di un messaggio di conferma da parte del Millesi e, nel momento in cui lo stesso arriva, parte la frenetica corsa a puntare le ingenti somme indicate nel deferimento. Sulla stessa lunghezza d’onda si pongo i frequentissimi contatti ed incontri intercorsi, nell’arco di 20 giorni fra il Pini, il Millesi, Accurso e Russo, soggetti appena conosciuti dal Millesi; tali frenetici incontri non possono essere decontestualizzati e inseriti in un inesistente contesto amichevole come avrebbe dichiarato il Millesi, ma, evidentemente, anche in ragione della natura dei soggetti incontrati, é volto alla realizzazione del piú ampio quadro illecito. Il Millesi, unitamente, con il Pini, infatti si rende sin da subito protagonista di frenetiche attivitá volte a cercare un accordo con gli interlocutori, sin dalla partita precedente a quelle oggetto del presente deferimento, vale a dire Avellino – Trapani. Inconferenti sono le eccezioni formulate dalla difesa del Millesi in ordine alla non corrispondenza delle somme che il gruppo ha dichiarato aver scommesso e quelle risultanti dai flussi trasmessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (vedasi documentazione integrativa depositata dalla Procura Federale in data 27 febbraio 2017), nonché quelle tendenti ad ipotizzare l’inesistenza dell’accordo fraudolento per l’assenza di un sostanzioso margine di guadagno legato ai risultati vincenti delle giocate. Quanto alla prima eccezione, è agevole argomentare, come anche sostenuto dalla Procura Federale in replica alle argomentazioni formulate sul punto in udienza, che ben può logicamente argomentarsi che il sodalizio criminale non abbia utilizzato esclusivamente gli ordinari canali nazionali per effettuare le proprie puntate, e ciò a maggior ragione se tali scommesse erano finalizzate anche a reimpiegare capitali illeciti; infatti non casuale è la circostanza che, al momento dell’arresto del Russo, subito dopo la fine della partita Avellino – Reggina, gli é stata rinvenuta addosso una ricevuta relativa ad puntata del valore di 10.000 euro per la partita Avellino Reggina effettuata presso un centro scommesse di Malta. Con riferimento alla seconda eccezione, va sottolineato che è risaputo che è pratica invalsa quella di scommettere su eventi di più facile realizzazione al fine di effettuare quella necessaria operazione di “money washing”, ripulendo, così, ingenti capitali illeciti. Il fine ultimo, pertanto, non sarebbe quello di conseguire una vincita elevata, bensì, una vincita a rischiosità minima in maniera tale da poter comunque reintrodurre lecitamente nel mercato anche le ingenti somme impiegate nelle puntate delle scommesse. Dal punto di vista logico trova giustificazione anche la decisione di scommettere sulla semplice vittoria dell’Avellino e non giá sul risultato esatto che, pure, sembra essere stato preventivamente concordato – ritenendo improbabile che il riferimento criptico alle “tre polpette” – sia frutto di una mera coincidenza.