Calcioscommesse – Ecco le carte del processo. Tutte le motivazioni della sentenza

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del deferimento formulata dalle difese dei convenuti con riferimento, alla violazione dei termini previsti dall’art. 32 ter comma 4, del CGS da parte della Procura Federale ed alla loro supposta natura perentoria. L’eccezione é infondata alla luce del recente pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI a sezioni unite (dispositivo prot. 212/17 del 8 marzo 2017) che ha respinto l’identico motivo di ricorso proposto avverso la delibera della Corte d’Appello Federale che ha ritenuto tali termini ordinatori. Non ignora questo Tribunale che il Collegio di Garanzia del CONI, IV Sezione con decisione n. 23 del 28 marzo 2017, con riferimento ad analoga disposizione prevista nel Regolamento di Giustizia FIT, ha ritenuto che i termini ivi previsti siano da considerare perentori; tuttavia, a fronte di un pronunciamento, reso dalle Sezioni Unite del supremo Organo di giustizia dell’Ordinamento sportivo con specifico riferimento al Codice di Giustizia sportiva della FIGC, non ritiene vi siano motivi specifici per discostarsi da tale ultimo orientamento.