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Calcioscommesse – Ecco le carte del processo. Tutte le motivazioni della sentenza
[tps_title]LE SOCIETA’[/tps_title]
Dalla disamina delle singole posizioni sopra indicate e giá ampiamente argomentate discende la responsabilitá oggettiva, ex art. 4, comma 2 e 7 comma 4 del CGS, della Societá US Avellino 1912 Srl per le condotte poste in essere dai propri tesserati Millesi Francesco ed Izzo Armando, e della Societá ASD Atl. Torbellamonaca Breda per la condotta del proprio tesserato Pini Luca.