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TNF – Nuovo no a Walter Taccone per la riammissione in Serie B

Ancora una bocciatura del Tribunale federale a Walter Taccone e al suo ennesimo ricorso di riammissione in Serie B della sua società. Oltre a Novara, Catania, Pro Vercelli, Siena e Ternana, che si erano già viste bocciate poche ore fa, è arrivato l’ennesimo no a Taccone, considerando il ricorso “inammissibile”.

Questo il comunicato ufficiale:

RICORSO EX ART. 43BIS CGS FIGC E ART. 30 CGS CONI CON ISTANZA CAUTELARE URGENTE
DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PROF.
WALTER TACCONE, AVENTE AD OGGETTO L’IMPUGNATIVA DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10
DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.
Il ricorso
Con ricorso ex art. 43bis, CGS, la Società US Avellino 1912 Srl impugnava le delibere del
Commissario Straordinario della FIGC n. 47, 48 e 49, pubblicate in data 3.8.2018, chiedendone
l’annullamento.
Premessa in fatto la cronologia delle vicende, anche giudiziali, aventi ad oggetto l’esclusione
della Società ricorrente dalla partecipazione al Campionato di Serie B appena avviato e la
riproposizione dei motivi attinenti la ritenuta illegittimità di detta esclusione (motivi da n.1 a n.
4), quanto alle delibere oggetto di ricorso lamentava anzitutto l’Avellino la violazione dell’art. 3
dello Statuto Federale ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, avendo la FIGC adottato i
provvedimenti gravati senza interpellare le Leghe interessate (motivo 5).
Le delibere impugnate sarebbero ulteriormente viziate, essendo state adottate in violazione
degli artt. 49 e 50 NOIF, nonchè per la violazione del principio dell’affidamento, attesa la
sussistenza di un obbligo per la Federazione, derivante appunto dall’art. 49, di realizzare un
campionato a 22 squadre a partire dalla stagione 2018/2019 (motivo 6).
Ancora, secondo la ricorrente, le delibere del Commissario Straordinario della FIGC sarebbero
affette da eccesso di potere poiché adottate “in itinere” e in contraddizione con precedenti
determinazioni dello stesso Commissario, nonchè per carenza in capo a quest’ultimo dei poteri
necessari a porre in essere gli atti impugnati, concretanti atti di straordinaria amministrazione
(motivo 7).
Da ultimo, le delibere sarebbero comunque nulle poiché prive della sottoscrizione del
Commissario Straordinario (motivo 8).
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Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019
La ricorrente proponeva altresì istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia delle delibere
impugnate, nonchè del calendario relativo al campionato di Serie B con ogni conseguente
adottando provvedimento.
Con memoria depositata nei termini si costituiva nel procedimento la FIGC – Federazione
Italiana Giuoco Calcio.
Premessa una breve sintesi dei fatti di causa, la resistente eccepiva in via preliminare
l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e/o di interesse ad agire in capo alla
Società ricorrente, attesa la legittimità e l’efficacia del provvedimento del Commissario
Straordinario della FICG (n. 33/2018) da cui ne è dipesa l’esclusione dal campionato di Serie B,
così come peraltro evidenziato dalla decisione del Collegio di Garanzia sul punto (n. 45/2018),
nonchè dai successivi provvedimenti del TAR del Lazio cui pure la ricorrente si era rivolta.
Rilevava in ogni caso la FIGC come i motivi proposti dall’Avellino in merito all’esclusione dal
campionato non erano altro che la riproposizione di censure ormai precluse dai pronunciamenti
intervenuti, dichiarando pertanto di non accettare il contraddittorio sugli stessi.
Quanto agli ulteriori motivi, la resistente evidenziava l’infondatezza dei rilievi avversari
evidenziando, da un lato, la correttezza formale del provvedimento adottato, dall’altro, la
sussistenza dei poteri in capo al Commissario Straordinario per la relativa adozione, potendo il
Commissario porre in essere “tutti gli atti necessari al regolare funzionamento della
federazione”; evidenziava, altresì l’assenza nel caso di specie di qualsivoglia violazione degli
artt. 49 e 50 in ragione dell’evidente applicazione del principio di specialità; le decisioni assunte
rispondevano, inoltre, all’esito di una ponderata valutazione degli interessi in gioco, alla
necessità di far prevalere l’interesse pubblico e collettivo al tempestivo avvio e al regolare
svolgimento del Campionato di Serie B 2018/2019. Nonchè di quello delle Società calcistiche
già ammesse, in un contesto contingente caratterizzato da incertezza, determinata anche dalle
iniziative giudiziarie frattanto assunte da diverse Società.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva anche la Lega Nazionale Professionisti Serie
B, chiedendo il rigetto del ricorso essendo l’adozione delle modifiche normative oggetto delle
delibere gravate assolutamente legittima.
Il dibattimento
Il TFN – Sezione Disciplinare, con provvedimento del Presidente del 13.9.2018 respingeva
l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e fissava per la discussione l’udienza del 28.9.2018,
con abbreviazione dei termini.
All’udienza del 28.9.2018, sono comparsi la ricorrente e le resistenti che hanno illustrato
ulteriormente le rispettive difese.
In particolare la FIGC richiamava, oltre ai provvedimenti già indicati in memoria, la decisione
adottata in via cautelare dal Consiglio di Stato il 27.9.2018 con la quale era stata respinta
l’istanza cautelare proposta dall’Avellino avverso la precedente decisione del TAR Lazio sempre
in merito alla mancata ammissione della Società al campionato di Serie B.
I motivi della decisione
Il ricorso proposto dalla Società US Avellino 1912 Srl è inammissibile.
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Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019
Ed invero, come evidenziato in atti e financo nella parte introduttiva del ricorso proposto, la
ricorrente è ad oggi priva della situazione soggettiva rilevante per l’impugnazione dei
provvedimenti di cui lamenta l’illegittimità, non essendo ammessa a partecipare al Campionato
di Serie B 2018/2019 cui tali provvedimenti afferiscono.
La sorte di detti atti non è infatti destinata ad esplicare alcun effetto sulla posizione della
ricorrente, con la conseguenza che in capo alla stessa non è configurabile alcun interesse ad
agire, neppure in termini di mero fatto, per vederne dichiarare o meno l’efficacia.
Vale solo la pena di aggiungere come tale invalicabile conclusione non è in alcun modo
aggirabile dalla riproposizione, dinanzi a questo Tribunale, dei motivi afferenti la pretesa
illegittimità del provvedimento di esclusione dal campionato assunto nei confronti della Società
ricorrente, riproposizione da ritenersi anch’essa inammissibile essendo dichiaratamente tali
doglianze sottoposte, dopo l’esaurimento dei mezzi domestici, alle decisioni della Giustizia
Amministrativa, finora peraltro tutte contrarie alle tesi della Società Avellino.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone addebitarsi la tassa.
(47) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS FIGC E ART. 30 CGS CONI DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912
SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PROF. WALTER TACCONE, AVVERSO LA
DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL F.I.G.C., PUBBLICATA SUL C.U. N. 27 DEL
13.4.2018.
La materia del contendere
La US Avellino 1912 Srl adiva il Tribunale Federale Nazionale al fine di:
A) accertare e dichiarare la illegittimità e/o erroneità della delibera del Commissario Straordinario
della FIGC, pubblicata con C.U. n. 49 del 24/05/18, nella parte del titolo IV;
B) accertare e dichiarare la illegittimità e/o erroneità della delibera del Commissario
Straordinario della FIGC, pubblicata con C.U. n. 27 del 13/04/18), nella parte del titolo I) lettera
E punto 12;
in onore alle motivazioni trascritte in ricorso che affermavano la legittimità delle operazioni
propedeutiche alla iscrizione al Campionato di Serie B, svolte dalla Società.
Si costituiva la F.I.G.C. chiedendo la inammissibilità del ricorso, in subordine la declaratoria di
infondatezza nel merito, in virtù delle ragioni esplicate in seno al documento di costituzione.
Il dibattimento
Alla udienza dibattimentale le parti comparivano a mezzo dei rispettivi difensori, i quali
reiteravano le richieste formulate nei rispettivi scritti, insistendo rispettivamente per
l’accoglimento del ricorso (US Avellino) e per la sua reiezione (F.I.G.C.).
I motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile poiché votato alla nuova proposizione, dinanzi a questo Giudice
Sportivo di primo grado, di identiche questioni già dibattute sia in sede federale (Collegio di
Garanzia), che in sede ordinaria (Tar Lazio – Consiglio di Stato). La premessa metodologica di
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Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019
carattere storico che sostiene il pensiero della inammissibilità, risiede infatti negli accadimenti
processuali intervenuti nel tempo, secondo i quali:
– in sede di giurisdizione sportiva,
il Commissario Straordinario della FIGC, con delibera n. 33 del 20/07/18, respingeva il ricorso
dell’US Avellino avverso i rilievi della Co.Vi.So.C. relativi al mancato rispetto dei criteri legali ed
economico finanziari propedeutici alla iscrizione al Campionato Nazionale di serie B s.s.
2018/2019, in quanto il citato Organo di controllo, esaminata la documentazione prodotta dalla
Società, riscontrava carenze riferite al corretto rilascio della prescritta fidejussione per
l’ottenimento della Licenza nazionale ai fini dell’ammissione al predetto Campionato;
il Collegio di Garanzia del CONI con prot. n. 479/2018 depositato il 31/07/18, pronunciava la
reiezione del ricorso ex art. 54 co. 3 del CGS proposto dalla US Avellino avverso il menzionato
Provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC n. 33 del 20/07/18 (del quale si è
appena detto), avente a oggetto la mancata iscrizione al Campionato di serie B 2018/2019;
– in sede di giurisdizione ordinaria amministrativa,
la medesima vicenda preclusiva riferita ai controlli della Co.Vi.So.C., già esaminata dai preposti
Organi di giustizia sportiva, veniva successivamente sottoposta in primo luogo all’attenzione
del TAR Lazio e in seconde cure al Consiglio di Stato (sede giurisdizionale – Sezione Quinta),
con esito nuovamente negatorio per la Società. In particolare il Consiglio di Stato si è
recentemente pronunciato (“respinge l’istanza cautelare”) in coerente linea con il Giudice
amministrativo di primo grado, dichiarando il rigetto della istanza cautelare in onore alle
motivazioni evincibili in seno al Decreto del 27/09/18 (pubblicato in pari data, proc. n.
04720/2018 reg. prov. cau.; n. 07503/2018 reg. ric).
Svolta la doverosa premessa storica da intendere essenziale ai fini della più corretta
interpretazione della specie, ritiene il Tribunale Federale che l’iter giudiziario su cui fonda
l’odierno ricorso sia stato oggetto di precedenti giudizi confluiti nelle intervenute pronunce a
cura degli Organi già aditi in sede federale e ordinaria, per cui la promozione della nuova
doglianza avente argomenti e contenuti perfettamente identici rispetto a quelli
precedentemente trattati e giudicati, non costituisca affatto una novità, bensì una pedissequa
reiterazione di temi diffusamente noti. In tal senso il principio del “ne bis in idem” non consente
la riproposizione giudiziale di identiche questioni all’infinito, a maggior ragione ove si consideri
la possibile convergenza verso un “conflitto tra giudicati” vertenti sulla medesima materia. In
ciò risiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso oggi in esame.
La tesi preclusiva connessa al divieto del “ne bis in idem” e al “conflitto tra giudicati” acquista
ulteriore vigore anche al qualificato esame dei suoi temi sostanziali: A) accertare e dichiarare la
illegittimità e/o erroneità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata con
C.U. n. 49 del 24/05/18, nella parte del titolo IV; B) accertare e dichiarare la illegittimità e/o
erroneità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata con C.U. n. 27 del
13/04/18), nella parte del titolo I) lettera E punto 12. La perfetta identità tra le questioni oggi
sottoposte all’attenzione del Tribunale Federale (inteso quale Organo di primo grado della
giurisdizione sportiva), con quelle già promosse all’interno dell’iter precedentemente svolto
(come detto, dinanzi alla giurisdizione sportiva e ordinaria), appare sin troppo evidente dal
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momento che la Società vorrebbe devolvere a questo giudicante un nuovo metro di giudizio,
nonostante la stessa materia sia stata ampiamente dibattuta nelle sedi federali e ordinarie
attraverso la emanazione dei citati verdetti (ut supra). Per le ragioni esposte il Tribunale
Federale Nazionale, dichiara il ricorso inammissibile in onore delle esplicate motivazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone addebitarsi la tassa.

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