SERIE B

***FLASH*** NO ALL’ARTICOLO 9: IL DOCUMENTO INEDITO DEI LEGALI CONTUCCI E ADAMI NELLA RIUNIONE CON I POLITICI

Evidenziare le criticità che ha comportato l’introduzione della “tessera del tifoso” che, al di là della terminologia usata, rappresenta un problema per i criteri in base ai quali viene rilasciata.
Il tifoso di calcio è diverso dal cliente di un supermercato: se, da un lato, può condividersi il fatto che una società di calcio “fidelizzi” i suoi tifosi/clienti con l’adozione di una tessera che premi, ad esempio, la loro fedeltà, dall’altro sembra evidente che i criteri stabiliti dalla legge per il rilascio della stessa siano assurdi e incostituzionali.
I correttivi che si suggeriscono, quindi, consentirebbero di intervenire in maniera efficace sull’emorragia irreversibile delle presenze negli stadi italiani senza – ovviamente – incidere in alcun modo sul profilo della sicurezza.
*a) Intervento legislativo
– Rivedere gli artt. 8 e 9 della L. 41/2007 introducendo una norma di interpretazione autentica degli stessi, che possa chiarirne i criteri applicativi, a beneficio di tifosi e questure.
Il nodo è rappresentato unicamente dall’art. 9 della legge 41/2007 (e dalla sua premessa, contenuta nell’art. 8), che disciplina il rilascio dei titoli di accesso (e quindi anche della “tessera del tifoso”) da parte delle società.
L’articolo dice esattamente questo:
Art. 9. Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio
1. E’ fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell’interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
L’intento di arginare la violenza negli stadi è lodevole, ma la formulazione letterale dell’articolo è infelice:
1) chiunque abbia avuto, anche in passato, un daspo (art. 6 l. 13/12/1989 n. 401), non potrà avere tessere o biglietti.
Questo significa che se nel 1991 un tifoso ha avuto un daspo di un anno, e lo ha scontato, in base al tenore letterale della norma non potrà più

avere titoli di accesso per qualsiasi manifestazione sportiva;
2) chiunque ha avuto una condanna, anche solo in primo grado, per reati “da stadio”, non potrà avere la tessera del tifoso né titoli di accesso per manifestazioni sportive.
Ciò significa che se nel 1994 un soggetto ha commesso un reato “da stadio” e per quello è stato condannato, in base alla norma non potrà mai più avere biglietti o tessere di alcun tipo.
L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha ravvisato le medesime criticità (cfr. Determinazioni nn. 33/2009 e 39/2011) e, auspicando un intervento legislativo sul punto, ha chiarito che la tessera o il tagliando non verrà rilasciato solamente:
a) a chi ha un daspo in corso, il che è ovvio e corretto;
b) a chi ha avuto una condanna, anche di primo grado, negli ultimi 5 anni, detratto ciò che ha scontato per il daspo per lo stesso episodio.
Nel premettere che è necessaria una modifica legislativa, visto che una interpretazione ministeriale è soggetta a modifica in qualsiasi momento, il punto sub b) non è sufficiente e crea situazioni paradossali con cui ci confrontiamo ogni giorno.
Un esempio può rendere comprensibile quel che si scrive:
• Tizio riceve un daspo di un anno dalla questura per aver acceso un fumogeno, prima ancora di essere processato per lo stesso episodio;
• per un anno, quindi, Tizio non potrà andare allo stadio in quanto inibito;
• decorso l’anno, Tizio può tornare tranquillamente allo stadio in quanto la stessa questura non lo ritiene più pericoloso, visto che il daspo è scaduto;
• il processo relativo al medesimo episodio, però, termina a distanza di 5 anni e Tizio viene condannato in primo grado;
• a questo punto, dal momento della condanna, per altri 4 anni (vale a dire i 5 anni di cui dice l’Osservatorio meno l’anno scontato per il daspo) Tizio – che nel frattempo è tranquillamente tornato allo stadio – non potrà più comprare un biglietto.
Non occorre certo essere avvocati per capire l’assurdità della cosa.
Ed allora è necessario introdurre una norma che interpreti autenticamente gli artt. 8 e 9 della Legge Amato, rendendoli impermeabili a critiche costituzionali e che specifichi che i titoli di accesso non possano essere rilasciati a chi:
• ha un daspo in corso (mentre l’art. 9 attuale prevede che non la possa avere anche chi ha avuto un daspo);
• ha avuto una condanna, anche non definitiva, per reati “da stadio” negli ultimi 5 anni, purché per lo stesso fatto l’interessato non abbia già scontato, anche parzialmente, il daspo: se il daspo qualifica la pericolosità di un soggetto, una volta scaduto non ha senso logico prevedere ulteriori divieti.
Qui di seguito, quindi la norma di interpretazione che, si auspica, possa essere introdotta nel nostro sistema:
Norma di interpretazione autentica degli artt. 8 e 9 della legge 4 aprile 2007, n. 41
1. all’articolo 8, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per “soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401” deve intendersi che tali provvedimenti debbano essere in atto;
2. all’articolo 8, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per “soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive” deve intendersi che il divieto posto alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, sia limitato temporalmente fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che comunque non operi là dove il soggetto abbia già scontato, anche parzialmente, la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 per lo stesso episodio per cui è intervenuta la sentenza di condanna”;
3. all’articolo 9, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per “soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401” deve intendersi che tali provvedimenti debbano essere in atto;
4. all’articolo 9, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per “soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive” deve intendersi che il divieto posto alle società organizzatrici il gioco del calcio responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell’interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso sia limitato temporalmente fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che comunque non operi là dove il soggetto abbia già scontato, anche parzialmente, la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 per lo stesso episodio per cui è intervenuta la sentenza di condanna”.
b) Altre criticità
L’eccessiva burocratizzazione del meccanismo di rilascio dei biglietti scoraggia soprattutto il tifoso occasionale, visto che mentre un tempo si scriveva “Tribuna Coperta 100 €, Tribuna Scoperta 50 €, Distinti 30 €, Curve 17 €” oggi i comunicati di vendita dei biglietti richiedono una laurea per la lettura ed almeno mezz’ora di tempo a disposizione.
• Partite in trasferta
La “tessera del tifoso”:
– non dovrebbe essere obbligatoria: visto che un biglietto si acquista mostrando un documento di identità (comunque soggetto – come la tessera del tifoso – tramite il sistema “Questura on line” alla verifica dei motivi ostativi al rilascio ex artt. 8 e 9 L. 41/2007), non si vede la ragione per cui non si possa andare in trasferta semplicemente acquistando il biglietto stesso, anche il giorno della partita;
– dovrebbe consentire sempre la possibilità di acquistare titoli d’ingresso anche per settori dello stadio diversi dal settore ospiti, sì da consentire a tifosi più moderati di seguire la partita in un contesto idoneo e più confortevole;
– dovrebbe consentire di acquistare biglietti senza dover mostrare anche un documento di identità, visto che per ottenerla si è dovuto esibire l’originale di un documento e farsi scattare una fotografia: in tal modo si evita al tifoso di dover tornare due o tre volte in un punto vendita;
– dovrebbe consentire l’accumulo di un punteggio che premi il tifoso più fedele che acquista biglietti per le partite in casa e in trasferta, al fine di esercitare prelazioni per partite di grande richiamo.
Con l’applicazione di questi correttivi:
– il tifoso occasionale che decide all’ultimo istante di seguire la propria squadra in trasferta potrà comunque acquistare un biglietto per il settore ospiti, magari anche il giorno della partita;
– i tifosi ospiti che risiedono nella città che ospita la partita non avranno più problemi per comprare un biglietto (ad esempio, in un qualsiasi Roma/Milan, il tifoso milanista privo di tessera del tifoso residente a Roma potrà acquistare il biglietto anche per il settore ospiti, mentre allo stato può solo acquistare un biglietto per i settori dei tifosi della Roma);
– non si verificherà più il costante problema per il quale un tifoso di una squadra residente in una città diversa da quella ove ha sede il proprio club è impossibilitato a comprare un tagliando per il settore ospiti perché privo della tessera del tifoso, con la conseguenza che o va nel settore di casa oppure, con il benestare del dirigente dell’ordine pubblico, viene comunque fatto entrare nel settore ospiti (ad es.: il tifoso del Brescia residente a Bologna che vuole andare a vedere Atalanta/Brescia può comprare un biglietto per qualsiasi settore dello stadio diverso dal settore ospiti. Per poter acquistare un biglietto settore ospiti dovrebbe recarsi a Brescia e fare la tessera del tifoso, non potendo delegare nessuno).

– ALTRI SUGGERIMENTI:

– consentire il rilascio del biglietto anche dietro presentazione di una fotocopia di un documento di identità: se si vuole andare con un amico allo stadio, allo stato, è necessario recarsi insieme ad acquistare i biglietti per avere i posti vicini o comunque è necessario prima farsi consegnare il documento dall’amico, in quanto è necessario esibire l’originale del documento, il che scoraggia l’iniziativa;

– per i minori di 14 anni, non imputabili per legge, il genitore dovrebbe avere la possibilità di acquistare biglietti dichiarando – anche tramite autocertificazione – le generalità del minore: allo stato se al genitore/tifoso viene in mente, nei cinque minuti di tempo libero che ha, di acquistare un biglietto al figlioletto non lo può fare, perché deve andare a casa e prendere l’originale di un documento di identità.

Le famose famiglie allo stadio sono già danneggiate e scoraggiate da scandali, caro prezzi, stadi fatiscenti, orari di disputa delle partite e calendari fluttuanti, perdita di atmosfera e percezione di scarsa sicurezza: chi è rimasto negli stadi sono i tifosi – anche di tribuna – più radicali che sono costretti a conoscere norme e regolamenti per seguire la squadra del cuore.
Ma i tifosi più occasionali, che potrebbero costituire l’incremento della base fissa del tifo di una squadra e che trovano assai più semplice e meno costoso un divano e la televisione, torneranno negli stadi soltanto se questi diabolici meccanismi verranno completamente rivisti.
Altro che porta un amico e “tessera dello sportivo”.

Avv. Lorenzo Contucci Avv. Giovanni Adami

 

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