Eccellenza – San Tommaso: la juniores continua a stupire con lo zampino di Del Gaudio

La Juniores del San Tommaso per il quarto anno consecutivo si appresta a vincere il campionato. La compagine giovanile avellinese, leader ormai nel settore con un ricorso vinto sul Grotta allunga sulla Bisaccese e con una gara in meno ha messo una grossa ipoteca sul titolo. Ennesima perla dunque dello stratega Franco Del gaudio che dimostra di essere sempre più conoscitore di calcio e di tutte le sfaccettature che lo contraddistinguono. Il club della famiglia Cucciniello, infatti, è già a lavoro per rinnovargli la fiducia.
Di seguito il comunicato in merito alla gara:
RECLAMO SAN TOMMASO CALCIO GARA SAN TOMMASO CALCIO – GROTTA 1984 DEL 23.02.15 Il Giudice Sportivo Territoriale, visto il reclamo, verificata la ritualità e la tempestività dello stesso, rileva che lo stesso nel merito è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Grotta abbia fatto partecipare alla gara de qua, in qualità di assistente di parte il Sig. Graziano Valentino, in posizione irregolare ai fini del tesseramento, non essendo tesserato per tale società alla data di svolgimento della gara. Orbene, esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R.C. e dall’organigramma depositato presso il C.R.C., nonché dall’esame degli atti ufficiali di gara si evince che la società Grotta 1984 alla gara in epigrafe ha inserito in distinta il Sig. Graziano Valentino, quale massaggiatore, non tesserato per detta società né presente nell’organigramma della stessa. Al 20 del I tempo a seguito dell’espulsione dell’assistente di parte, De Luca Tommaso, il sig. Graziano Valentino prendeva il suo posto e svolgeva la funzione di assistente di parte, pur non essendo tesserato. In conseguenza di quanto sopra, il sig. De Luca Tommaso non era legittimato a partecipare alla gara, in occasione della gara in esame, perché non ancora tesserato per la società ASD Grotta 1984; visto l’art. 17 C.G.S. per tali motivi; DELIBERA in accoglimento del reclamo infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD Grotta 1984 con il punteggio di 0-3 nulla per la tassa non versata.





