Mano pesantissima del giudice sportivo della serie B Emilio Battaglia su due giocatori del Brescia dopo quanto accaduto durante e dopo la sfida a Crotone. Per Massimo Paci si è profilata una squalifica di sette giornate. Questo quanto scritto nel comunicato ufficiale dal giudice sportivo riguardo Paci:”Squalifica di sette giornate per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, colpito volontariamente un avversario con una gomitata alla nuca; per avere inoltre, all’atto dell’espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’Arbitro appoggiando la fronte alla sua e rivolgendogli espressioni ingiuriosi”. Squalifica di quattro giornate invece per l’ex Avellino, Valerio Di Cesare. Questa invece la motivazione addotta dal giudice sportivo per la squalifica di quattro giornate a Valerio di Cesare:”Squalifica di quattro giornate per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione). Per avere inoltre, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria; per avere infine, al rientro negli spogliatoi, spinto con violenza un calciatore della squadra avversaria; infrazioni rilevate da un Assistente e dal collaboratore della Procura federale”. Chiusa anche la curva del Trapani motivazione:”Il Giudice sportivo,letto il rapporto arbitrale e quello del collaboratore della Procura federale, relativo alla gara soc. Trapani – soc. Modena del 22 febbraio 2014 nel quale si attesta che prima dell’inizio della gara, nella fase di riscaldamento, dalla Curva occupata dai sostenitori del Trapani venivano lanciati due sassi, dalle dimensioni di una noce, nei confronti di un Assistente che veniva colpito da un sasso all’anca sinistra e l’altro gli sfiorava un ginocchio;ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi della “responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 14 CGS);considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Trapani deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, dall’ art. dell’art. 18, comma 1, lettera e) CGS; delibera di sanzionare la soc. Trapani con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori e infligge la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”